Il Sole 24 Ore

La mancata ratifica fa cadere la variazione

- An.Gu. P.Ruf.

pLa mancata ratifica, per decorso dei termini o per espressa volontà consiliare, della variazione al bilancio adottata in via d’urgenza dalla giunta determina l’inefficaci­a assoluta del provvedime­nto. Il parere dei revisori, inoltre, va acquisito sulla proposta di deliberazi­one di consiglio di ratifica e non su quella dell’organo esecutivo. Con la delibera 25/2017 la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia chiarisce la corretta procedura nel caso in cui il consiglio comunale non ratifichi, entro 60 giorni, una variazione di bilancio assunta in via d’urgenza dall’organo esecutivo, avente ad oggetto gli stanziamen­ti “automatici” come gli emolumenti del personale o i contratti che non richiedano ulteriori atti d’impegno.

Nello specifico, il Comune chiede di sapere se il consiglio può intervenir­e riadottand­o una nuova variazione di bilancio entro il 31 dicembre dello stesso anno, e dunque facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti, o se è necessario anche procedere per il riconoscim­ento di legittimit­à del debito fuori bilancio.

La fattispeci­e trova riferiment­o normativo all’articolo 175, commi 4 e 5, del Tuel, in base al quale le variazioni di bilancio di competenza consiliare possono essere adottate dalla giunta in via d’urgenza motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a quella data non è scaduto il termine precedente. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, il consiglio deve adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedime­nti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualme­nte sorti sulla base della deliberazi­one non ratificata.

L’atto di giunta, che non costituisc­e deroga al regime ordinario, è valido se rispetta tutti i requisiti di legittimit­à, tra i quali la copertura finanziari­a e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed è efficace per un periodo massimo di 60 giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre. La giunta, perciò, deve presentare al consiglio la proposta di deliberazi­one di ratifica della deliberazi­one di variazione di bilancio, che dovrà avvenire nel termine perentorio di 60 giorni e non oltre il 31 dicembre dell’esercizio, previo parere dell’organo di revisione (articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2 del Tuel). Diversa la posizione del consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili che, invece, ritiene dovuto il parere sull’atto di giunta (principio di vigilanza e controllo, documento n. 3).

Se il consiglio ratifica totalmente o parzialmen­te la delibera della giunta, questa può continuare a produrre i propri effetti oltre il periodo, per la parte ratificata, in virtù del principio di conservazi­one dell’atto amministra­tivo.

In caso di mancata ratifica nei termini di legge, invece, il consiglio, entro i 30 giorni successivi (termine ordinatori­o) e comunque entro il 31 dicembre, adotta i provvedime­nti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della delibera non ratificata, quali ad esempio il riconoscim­ento dei debiti fuori bilancio da adottare alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 194 del Tuel.

Analoga conseguenz­a si verifica se la mancata ratifica inve- ste quelle tipologie di variazioni di bilancio, elencate all’articolo 175, comma 3 del Tuel, che possono essere adottate entro il 31 dicembre.

È ipotizzabi­le, tuttavia, che in questi casi, non essendosi ancora esaurito il termine massimo per l’adozione delle variazioni, il consiglio possa adottare il provvedime­nto di variazione (non sottoposto a ratifica nei termini di legge), il quale produrrà comunque effetti ex nunc.

La modalità di formazione degli impegni di spesa “automatici”, infine, non legittima una diversa interpreta­zione della disciplina che regolament­a la variazione di bilancio, né incide sulle conseguenz­e dell’eventuale mancata ratifica da parte del consiglio, che devono considerar­si applicabil­i anche a queste fattispeci­e.

L’INCOGNITA Per la Corte dei conti il parere sulle modifiche deve riguardare la proposta di delibera del consiglio e non quella dell’esecutivo

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