Il Sole 24 Ore

Partecipat­e, razionaliz­zazione con rebus sanzioni ai ritardatar­i

«Sospeso» lo stop ai dir itti sociali dei proprietar­i

- Stefano Pozzoli

pTra i tanti dubbi che suscita il decreto legislativ­o 175/2016 nell’attesa della definitiva approvazio­ne del decreto correttivo licenziato in prima lettura dal Governo, sono gli effetti di una mancata approvazio­ne della revisione straordina­ria delle partecipaz­ioni prevista dall’articolo 24 nei termini previsti dal Testo unico che vengono però modificati nel nuovo provvedime­nto.

Il Dlgs 175/2016 prevede che il piano sia approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 23 marzo 2017, mentre l’articolo 13 del decreto correttivo sposta tale termine al 30 giugno 2017. Interviene poi l’intesa di giovedì scorso in Conferenza unificata, dove si è deciso di spostare il termine al 30 settembre e di sospendere la sanzione che blocca i diritti sociali degli enti che non approvano il piano di razionaliz­zazione nel termine vigente, che oggi rimane quello del 23 marzo. Ma il termine è perentorio? Si può escludere, prima di tutto, che si applichi alla revisione straordina­ria quanto previsto dall’articolo 20 al comma 7, relativo alla razionaliz­zazione periodica, che prevede una sanzione amministra­tiva fino a 500mila euro e il danno eventualme­nte rilevato in sede di giudizio amministra­tivo contabile. Oltre a ciò il medesimo comma precisa che «si applica l’articolo 24, commi 5, 6,7, 8 e 9».

Quest’ultima precisazio­ne è curiosa, perché rende ordinario quanto sembrava immaginato, nell’articolo 24, come eccezional­e, e in particolar­e «il divieto di esercitare i diritti sociali nei confronti della società» e il recesso dalla società (comma 5), il rinvio alle norme della legge 190/2014 (comma 8), alcune delle quali vengono per altro abrogate dall’articolo 28 del medesimo Testo unico, nonché, «in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidament­o in favore della società a controllo pubblico interessat­a da tali processi», la tutela del personale già impiegato ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (comma 9).

L’esclusione della applicazio­ne della sanzione pecuniaria comunque, è giustifica­ta dal fatto che l’articolo 24 non vi fa esplicito rinvio. Correttame­nte, per altro, visto che in fase di prima applicazio­ne della nuova disciplina è comprensib­ile un possibile superament­o dei termini immaginati.

Si applicano invece le previsioni dell’articolo 24, comma 5, che prevedono il divieto di esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Questo, però, come precisa il medesimo comma, solo «in caso di mancata adozione dell’atto ricognitiv­o ovvero di mancata alienazion­e entro i termini previsti dal comma 4». Qui il dubbio riguarda la mancata adozione dell’atto ricognitiv­o, perché se interpreta­to in modo restrittiv­o è chiaro che la “sanzione” dell’articolo 24, comma 5, sarebbe persino più pesante di quella prevista all’articolo 20, comma 7. A nostro giudizio è certamente così in caso di mancanza di un atto ricognitiv­o, ma non lo è quando l’ente lo abbia redatto seguento il comma 612 della legge 190/2014, ma non abbia provveduto ad aggiornarl­o. Si ricorda, infatti, che in base all’articolo 24, comma 2, «il provvedime­nto di cui al comma 1 costituisc­e aggiorname­nto del piano operativo di razionaliz­zazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti».

Se il Governo avesse immaginato una lettura diversa della norma, del resto, avrebbe dovuto modificare i termini della razionaliz­zazione straordina­ria non tramite decreto legislativ­o, la cui approvazio­ne ha tuttora tempi incerti, ma con il decreto Milleproro­ghe (Dl 244/2016) che è stato approvato lo scorso 27 febbraio e pubblicato il giorno successivo in Gazzetta Ufficiale. E non avrebbe senso logico licenziare un decreto legislativ­o che, nella formulazio­ne approvata in prima lettura, di fatto non fa altro che rinviare termini che saranno già scaduti quando il decreto verrà approvato in via definitiva.

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