Disponibilità solo con più dipendenti
Il collocamento in disponibilità non determina la risoluzione del rapporto di lavoro, ma la sospensione delle obbligazioni concernenti questo rapporto, e vi è diritto all’indennità dell’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale per un massimo di due anni. (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 13 febbraio 2017, n. 3738)
La sentenza ha precisato che l’articolo 33 del Dlgs 165/2001 deve essere interpretato nel senso che questa procedura è applicata soltanto «quando l’eccedenza riguarda almeno 10 dipendenti».