Il Sole 24 Ore

Disponibil­ità solo con più dipendenti

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Il collocamen­to in disponibil­ità non determina la risoluzion­e del rapporto di lavoro, ma la sospension­e delle obbligazio­ni concernent­i questo rapporto, e vi è diritto all’indennità dell’80% dello stipendio e dell’indennità integrativ­a speciale per un massimo di due anni. (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 13 febbraio 2017, n. 3738)

La sentenza ha precisato che l’articolo 33 del Dlgs 165/2001 deve essere interpreta­to nel senso che questa procedura è applicata soltanto «quando l’eccedenza riguarda almeno 10 dipendenti».

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