LA CHIUSURA DELL’ENTE NON RICONOSCIUTO
Il legislatore, nell’individuare i soggetti cui si applica la disciplina fiscale sulla liquidazione, fa riferimento solamente alle società soggette ad Ires e non a tutti i soggetti cui si applica tale imposta. Sembrerebbero, quindi esclusi, alcuni soggetti, quali le associazioni non riconosciute, i consorzi, eccetera, cui si rende applicabile l’Ires, ma che non rivestono la forma societaria. Dal momento che la fase liquidatoria dell’impresa rappresenta un evento importante, oltre che sul piano societario, anche sotto il profilo fiscale, e appurato che la data di inizio della procedura liquidatoria delle associazioni coincide con la delibera degli associati, ai fini del calcolo delle imposte e della trasmissione telematica dei modelli Redditi (ante e post liquidazione) si applicano le stesse regole delle società di capitali per la parte relativa all’attività commerciale?
G.F. – TORINO
Nonostante la mancanza di personalità giuridica in capo all’associazione non riconosciuta, è da ritenere che la stessa nell’evenienza della sua liquidazione (pur sempre necessaria ancorché priva di specifiche formalità), sotto il profilo degli adempimenti dichiarativi di natura fiscale soggiaccia alle medesime regole previste per i soggetti Ires, ai quali è accomunata come classificazione (sebbene con gli opportuni distinguo sotto il duplice profilo formale ed impositivo). A questo fine, l’articolo 5, Dpr 322/1998, non sembra porre alcuna discriminazione, facendo un indifferenziato riferimento alla liquidazione di società o “enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”.