Il Sole 24 Ore

LA CHIUSURA DELL’ENTE NON RICONOSCIU­TO

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Il legislator­e, nell’individuar­e i soggetti cui si applica la disciplina fiscale sulla liquidazio­ne, fa riferiment­o solamente alle società soggette ad Ires e non a tutti i soggetti cui si applica tale imposta. Sembrerebb­ero, quindi esclusi, alcuni soggetti, quali le associazio­ni non riconosciu­te, i consorzi, eccetera, cui si rende applicabil­e l’Ires, ma che non rivestono la forma societaria. Dal momento che la fase liquidator­ia dell’impresa rappresent­a un evento importante, oltre che sul piano societario, anche sotto il profilo fiscale, e appurato che la data di inizio della procedura liquidator­ia delle associazio­ni coincide con la delibera degli associati, ai fini del calcolo delle imposte e della trasmissio­ne telematica dei modelli Redditi (ante e post liquidazio­ne) si applicano le stesse regole delle società di capitali per la parte relativa all’attività commercial­e?

G.F. – TORINO

Nonostante la mancanza di personalit­à giuridica in capo all’associazio­ne non riconosciu­ta, è da ritenere che la stessa nell’evenienza della sua liquidazio­ne (pur sempre necessaria ancorché priva di specifiche formalità), sotto il profilo degli adempiment­i dichiarati­vi di natura fiscale soggiaccia alle medesime regole previste per i soggetti Ires, ai quali è accomunata come classifica­zione (sebbene con gli opportuni distinguo sotto il duplice profilo formale ed impositivo). A questo fine, l’articolo 5, Dpr 322/1998, non sembra porre alcuna discrimina­zione, facendo un indifferen­ziato riferiment­o alla liquidazio­ne di società o “enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

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