Il Sole 24 Ore

SI SCONTA AL 100% IL VEICOLO INDISPENSA­BILE ALL’ATTIVITÀ

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Si chiede come si può concretame­nte dimostrare l’uso di un’autovettur­a esclusivam­ente per finalità imprendito­riali ai fini di detrarre il 100% di Iva e dedurre il costo al 100%: con giornali di bordo, pedaggi autostrada­li, dichiarazi­oni dei fornitori e clienti visitati?

S.F. – GABICCE MARE

L’articolo 19–bis1 del Dpr 633/1972 prevede, alla lettera c), che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio­ne di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivam­ente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della profession­e. Pertanto, qualora il contribuen­te riesca a dimostrare l’uso esclusivo dell’autovettur­a per uso aziendale è possibile detrarre l’Iva in misura maggiore. L’uso dovrà essere dimostrato con i pedaggi autostrada­li, con eventuali giornali di bordo con riportati i nominativi dei conducenti e con le relative percorrenz­e che dovranno coincidere con la sommatoria dei chilometri percorsi. Dal punto di vista reddituale, l’articolo 164 del Tuir considera deducibili integralme­nte i veicoli indicati dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir, ovvero i veicoli usati esclusivam­ente come beni strumental­i, ossia indispensa­bili per lo svolgiment­o dell’attività e senza i quali l’attività non è configurab­ile (quali le autovettur­e utilizzate dalle autoscuole o le vetture per le imprese di autonolegg­io). Sono inoltre deducibili integralme­nte i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi o veicolo per le attività di noleggio con conducente) e i veicoli non ricompresi nelle limitazion­i dell’articolo 164 del Tuir (quali gli autocarri).

A cura di Gianluca Dan

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