SI SCONTA AL 100% IL VEICOLO INDISPENSABILE ALL’ATTIVITÀ
Si chiede come si può concretamente dimostrare l’uso di un’autovettura esclusivamente per finalità imprenditoriali ai fini di detrarre il 100% di Iva e dedurre il costo al 100%: con giornali di bordo, pedaggi autostradali, dichiarazioni dei fornitori e clienti visitati?
S.F. – GABICCE MARE
L’articolo 19–bis1 del Dpr 633/1972 prevede, alla lettera c), che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Pertanto, qualora il contribuente riesca a dimostrare l’uso esclusivo dell’autovettura per uso aziendale è possibile detrarre l’Iva in misura maggiore. L’uso dovrà essere dimostrato con i pedaggi autostradali, con eventuali giornali di bordo con riportati i nominativi dei conducenti e con le relative percorrenze che dovranno coincidere con la sommatoria dei chilometri percorsi. Dal punto di vista reddituale, l’articolo 164 del Tuir considera deducibili integralmente i veicoli indicati dall’articolo 164, comma 1, lettera a) del Tuir, ovvero i veicoli usati esclusivamente come beni strumentali, ossia indispensabili per lo svolgimento dell’attività e senza i quali l’attività non è configurabile (quali le autovetture utilizzate dalle autoscuole o le vetture per le imprese di autonoleggio). Sono inoltre deducibili integralmente i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi o veicolo per le attività di noleggio con conducente) e i veicoli non ricompresi nelle limitazioni dell’articolo 164 del Tuir (quali gli autocarri).
A cura di Gianluca Dan