Il Sole 24 Ore

S.F.

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– GABICCE MARE

L’articolo 164 del Tuir consente una deduzione “maggiorata” all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresent­anza di commercio. Maggiorazi­one applicabil­e anche dai promotori dei servizi finanziari­e ai sensi della risoluzion­e 11 novembre 1995, n. 267. Si ritiene che, stante il trattament­o agevolato riservato agli agenti e ai promotori, non sia possibile estenderlo ad altre categorie come quella dei mediatori creditizi. Questi ultimi potranno di conseguenz­a dedurre i costi dell’autovettur­a nel limite del 20 per cento, non tenendo conto della parte del costo di acquisizio­ne che eccede 18.076 euro. Dal punto di vista Iva, l’articolo 19–bis1 del Dpr 633/1972 prevede alla lettera c) che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazio­ne di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati

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