S.F.
– GABICCE MARE
L’articolo 164 del Tuir consente una deduzione “maggiorata” all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Maggiorazione applicabile anche dai promotori dei servizi finanziarie ai sensi della risoluzione 11 novembre 1995, n. 267. Si ritiene che, stante il trattamento agevolato riservato agli agenti e ai promotori, non sia possibile estenderlo ad altre categorie come quella dei mediatori creditizi. Questi ultimi potranno di conseguenza dedurre i costi dell’autovettura nel limite del 20 per cento, non tenendo conto della parte del costo di acquisizione che eccede 18.076 euro. Dal punto di vista Iva, l’articolo 19–bis1 del Dpr 633/1972 prevede alla lettera c) che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati