P.G.
– TREVISO
Si ritiene che le nuove disposizioni dell’articolo 88 del Tuir, come modificate dal Dlgs 147/2015, in mancanza di espliciti chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, si debbano applicare dai concordati omologati dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015. Pertanto, nel caso del lettore, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del Tuir, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del medesimo decreto. La disposizione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile della società con impatto sul reddito dei soci persone fisiche ai quali viene attribuito il reddito per trasparenza.