Il Sole 24 Ore

R.B.

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– RODIGO

Si ritiene che la risposta sia negativa, in quanto condizione per poter beneficiar­e del cumulo o della totalizzaz­ione dei periodi contributi­vi è non essere titolare di un trattament­o pensionist­ico erogato da una delle gestioni destinatar­ie della normativa di riferiment­o. Infatti, sia l’articolo 1, comma 239 della legge 228/12 (cumulo dei contributi) che l’articolo 1 della legge 42/06 (totalizzaz­ione dei periodi assicurati­vi) stabilisco­no che la facoltà di richiedere tali benefici possa essere esercitata da coloro “che non siano già titolari di trattament­o pensionist­ico presso una delle predette gestioni”.

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