Il Sole 24 Ore

A.I.

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I– MESSINA l lettore può farsi rappresent­are all’atto costitutiv­o mediante procura, facendo attenzione a quanto in proposito previsto dall’articolo 1392 del Codice civile. La norma in oggetto dispone che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresent­ante deve concludere.

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