R.P.
I– MILANO corrispettivi erogati dal condominio a terzi per l’effettuazione, nell’esercizio d’impresa, di prestazioni di opere e/o servizi nell’ambito di contratti di appalto sono assoggettati alla ritenuta d’acconto, da parte dell’erogante, del 4 per cento (articolo 25–ter del Dpr 600/1973). Il condominio, nella sua qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio all’interessato della Cu (certificazione unica) nonché alla trasmissione telematica della stessa all’agenzia delle Entrate in base alla tempistica prevista dall’articolo 4 del Dpr 322/1998, con la precisazione che, in caso di Cu che non contenga dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata del modello 730 (come per i redditi di lavoro autonomo non occasionale o d’impresa), la trasmissione può avvenire anche successivamente al 7 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine (31 luglio) di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770 (la conferma è venuta il 2 febbraio scorso in occasione di Telefisco 2017; si vedano, in questo senso, anche le circolari 6/E/2015 e 12/E/2016).