Il Sole 24 Ore

Aldo Forte

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doppio calcolo. Il primo con le regole ordinariam­ente previste, cioè con l’anzianità dei 42 anni e dieci mesi (nel caso degli uomini supponendo che cessi con tale anzianità assicurati­va) e con l’applicazio­ne delle regole contributi­ve a decorrere dal 1° gennaio 2012, qualora vanti al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi. Il secondo valorizzan­do gli anni eccedenti rispetto ai 40 con l’aliquota di rendimento prevista prima della Riforma del 2011. In altri termini, il secondo calcolo – secondo quanto previsto dall’Inps con la circolare 74/2015 – sarebbe effettuato con criteri interament­e retributiv­i per tutte le anzianità contributi­ve maturate dall’assicurato, anche se eccedenti i 40 anni. Come precisato dall’Istituto, il legislator­e, quindi, per il nuovo calcolo interament­e retributiv­o supera il concetto di massima anzianità contributi­va valorizzab­ile. Pertanto, solo con delle simulazion­i sui dati retributiv­i e contributi­vi è possibile stabilire se, con l’ulteriore riscatto dell’anno di laurea, il lavoratore conseguirà anche un beneficio in termini economici, oppure avrà solo un accesso anticipato di un anno. In merito al secondo quesito, se il periodo di iscrizione all’Inarcassa ha comportato la restituzio­ne delle somme versate, è evidente che quel periodo non potrà formare oggetto di cumulo poiché non più accreditat­o in tale gestione. Pertanto viene meno la possibilit­à di cumulo, avendo il lavoratore esclusivam­ente la posizione contributi­va accentrata presso la Gestione dipendenti pubblici dell’Inps.

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