Aldo Forte
doppio calcolo. Il primo con le regole ordinariamente previste, cioè con l’anzianità dei 42 anni e dieci mesi (nel caso degli uomini supponendo che cessi con tale anzianità assicurativa) e con l’applicazione delle regole contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012, qualora vanti al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi. Il secondo valorizzando gli anni eccedenti rispetto ai 40 con l’aliquota di rendimento prevista prima della Riforma del 2011. In altri termini, il secondo calcolo – secondo quanto previsto dall’Inps con la circolare 74/2015 – sarebbe effettuato con criteri interamente retributivi per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato, anche se eccedenti i 40 anni. Come precisato dall’Istituto, il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. Pertanto, solo con delle simulazioni sui dati retributivi e contributivi è possibile stabilire se, con l’ulteriore riscatto dell’anno di laurea, il lavoratore conseguirà anche un beneficio in termini economici, oppure avrà solo un accesso anticipato di un anno. In merito al secondo quesito, se il periodo di iscrizione all’Inarcassa ha comportato la restituzione delle somme versate, è evidente che quel periodo non potrà formare oggetto di cumulo poiché non più accreditato in tale gestione. Pertanto viene meno la possibilità di cumulo, avendo il lavoratore esclusivamente la posizione contributiva accentrata presso la Gestione dipendenti pubblici dell’Inps.
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