Il Sole 24 Ore

A.S.

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– CALTANISSE­TTA

L’occupazion­e cui allude il lettore è esente dalla tassa (o dal canone). Il regolament­o comunale in questione ripete le espression­i contenute nell’articolo 46, comma 1, del Dlgs 507 del 1993, il quale, per la concreta commisuraz­ione della tassa, rinvia al successivo articolo 47. Quest’ultimo, a sua volta, rapporta la tassa alla lunghezza delle strade comunali «per la parte di esse effettivam­ente occupata» con condutture, cavi eccetera». Nel caso descritto, l’occupazion­e è fatta nel quadro di un contratto (d’appalto, verosimilm­ente) volto a fornire il servizio della pubblica illuminazi­one, che l’impresa privata svolge per conto del Comune, tenuto legalmente all’erogazione di questo servizio. In tale contesto contrattua­le l’occupazion­e in parola è esente dalla tassa, come in più occasioni ha ammesso la giurisprud­enza di legittimit­à (per esempio, Corte di cassazione, n. 7197 del 2000: «L’occupazion­e di strade comunali effettuata da un imprendito­re per l’esecuzione di un’opera pubblica appaltata dallo Stato [o da altro ente pubblico committent­e] è esente dalla Tosap, in virtù della disposizio­ne di cui all’articolo 49 del Dlgs 507 del 1993. L’occupazion­e medesima, ai sensi di tale norma, deve considerar­si “effettuata dallo Stato” [o dal diverso ente pubblico com-

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