D.P.
– MILANO
Va preliminarmente tenuto presente che, ai fini Imu, per abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Dal quesito emerge che la lettrice, pur mantenendo la residenza nell’abitazione in proprietà in Italia, in realtà dimorava già in Francia. Pertanto, dalla data in cui è venuta meno la coincidenza tra la residenza anagrafica e la dimora, l’abitazione in questione andava qualificata come abitazione a disposizione. Per quanto riguarda la decorrenza dell’iscrizione all’Aire, questa si ha dalla data di ricezione, da parte del Comune di residenza, della comunicazione del Consolato competente (articolo 7 del Dpr 323/1989). Infine, si rileva che nel caso specifico la normativa Imu non riconosce alcun beneficio, in quanto è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai residenti all’estero (iscritti all’Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.