A.T.
I– NAPOLI crediti sorti in base a dichiarazioni integrative “a favore” (per esempio, Unico 2015 per il 2014), presentate oltre la scadenza del termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo (nell’esempio, dopo il 30 settembre 2016), possono essere chiesti a rimborso o compensati. Da nessuna norma risulta che sia possibile solo la compensazione. Le recenti modifiche apportate all’articolo 2, comma 8–bis, del Dpr 322 del 1998 (a opera dell’articolo 5, comma 1, lettera a, del Dl 193 del 2016) hanno inteso estendere le opportunità di compensazione dei maggiori crediti derivanti da dichiarazioni integrative “a favore” presentate, per esempio, in relazione all’Unico 2015 per il 2014, dopo la la scadenza della dichiarazione per l’anno successivo (30 settembre 2016). La normativa vigente prima delle modificazioni stabiliva infatti – per le integrative “a favore” presentate oltre il termine citato – soltanto il rimborso (si veda, al riguardo, la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 2 dicembre 2008, n. 459/E, sostanzialmente condivisa, fra le tante, dalla sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione 13378 del 30 giugno 2016). È, pertanto, logico dedurre che per tali crediti è possibile optare per il rimborso (perché questa è la regola stabilita dall’articolo 22, comma 2, del Tuir, Dpr 917 del 1986, secondo il quale «...il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta del periodo d’imposta successiva o di chiederne il rimborso...»). Il riporto a nuovo è, tuttavia, ammesso, ma con certe condizioni e limitazioni (credito utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di invio della presentazione dell’integrativa, e solo per compensare «debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa»), di cui, nel caso descritto dal quesito, il soggetto in questione non potrà mai avvalersi, trattandosi di imposte relative a una persona defunta.
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