I GIUSTIFICATIVI DI SPESA DEVONO ESSERE DISPONIBILI
L’amministratore del nostro condominio, con 80 unità
immobiliari, invia sistematicamente, in allegato alla convocazione annuale dell’assemblea, il consuntivo (elenco delle spese con i relativi importi). Durante l’assemblea, in seconda convocazione (andando sempre deserta la prima), il segretario legge voce per voce il contenuto del consuntivo, riportato al primo punto dell’ordine del giorno, e chiede ai condòmini presenti, che di solito a stento raggiungono il quorum di un terzo, se hanno osservazioni da fare. Segue talvolta qualche rara richiesta di informazioni e, ad ogni modo, la discussione di merito si conclude con l’approvazione del consuntivo, dopodiché si passa ai successivi punti all’ordine del giorno dell’assemblea. Da ciò si deduce, a mio avviso, che si è ben lontani dal dettato dell’articolo 1130–bis sul “rendiconto condominiale”. È corretto questo comportamento?
A.C. – CASERTA
Il rendiconto condominiale è il documento che ricostruisce le entrate e le uscite del condominio relativamente a un determinato arco di tempo. Il rendiconto dev’essere redatto in modo chiaro, per consentire ai condòmini di comprendere la situazione contabile e finanziaria del condominio. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio, cioè incaricare un soggetto (preferibilmente esterno) che controlli la regolarità dei conti presentati dall’amministratore e che riferisca all’assemblea medesima. Ancora, l’articolo 1130–bis del Codice civile statuisce che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». Pertanto, i condòmini hanno diritto di arrivare in assemblea ben “preparati” in merito alla questione patrimoniale del condominio e di contestare tutte quelle voci di spesa che non risultano chiare e/o trasparenti. Le contestazioni costruttive in assemblea, peraltro, sono possibili nel momento in cui l’amministratore di condominio invia, insieme con la convocazione assembleare, il bilancio della situazione contabile condominiale dell’anno di esercizio di riferimento, e i condòmini, altresì, possono visionare i relativi documenti giustificativi di spesa (prima del giorno dell’assemblea).
A cura di Paola Pontanari