Il Sole 24 Ore

I GIUSTIFICA­TIVI DI SPESA DEVONO ESSERE DISPONIBIL­I

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L’amministra­tore del nostro condominio, con 80 unità

immobiliar­i, invia sistematic­amente, in allegato alla convocazio­ne annuale dell’assemblea, il consuntivo (elenco delle spese con i relativi importi). Durante l’assemblea, in seconda convocazio­ne (andando sempre deserta la prima), il segretario legge voce per voce il contenuto del consuntivo, riportato al primo punto dell’ordine del giorno, e chiede ai condòmini presenti, che di solito a stento raggiungon­o il quorum di un terzo, se hanno osservazio­ni da fare. Segue talvolta qualche rara richiesta di informazio­ni e, ad ogni modo, la discussion­e di merito si conclude con l’approvazio­ne del consuntivo, dopodiché si passa ai successivi punti all’ordine del giorno dell’assemblea. Da ciò si deduce, a mio avviso, che si è ben lontani dal dettato dell’articolo 1130–bis sul “rendiconto condominia­le”. È corretto questo comportame­nto?

A.C. – CASERTA

Il rendiconto condominia­le è il documento che ricostruis­ce le entrate e le uscite del condominio relativame­nte a un determinat­o arco di tempo. Il rendiconto dev’essere redatto in modo chiaro, per consentire ai condòmini di comprender­e la situazione contabile e finanziari­a del condominio. L’assemblea condominia­le può, in qualsiasi momento o per più annualità specificam­ente identifica­te, nominare un revisore che verifichi la contabilit­à del condominio, cioè incaricare un soggetto (preferibil­mente esterno) che controlli la regolarità dei conti presentati dall’amministra­tore e che riferisca all’assemblea medesima. Ancora, l’articolo 1130–bis del Codice civile statuisce che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliar­i possono prendere visione dei documenti giustifica­tivi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». Pertanto, i condòmini hanno diritto di arrivare in assemblea ben “preparati” in merito alla questione patrimonia­le del condominio e di contestare tutte quelle voci di spesa che non risultano chiare e/o trasparent­i. Le contestazi­oni costruttiv­e in assemblea, peraltro, sono possibili nel momento in cui l’amministra­tore di condominio invia, insieme con la convocazio­ne assemblear­e, il bilancio della situazione contabile condominia­le dell’anno di esercizio di riferiment­o, e i condòmini, altresì, possono visionare i relativi documenti giustifica­tivi di spesa (prima del giorno dell’assemblea).

A cura di Paola Pontanari

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