NESSUNA SANZIONE PER INTEGRAZIONI A FAVORE
Non ho indicato, in Unico 2015 e Unico 2016, nel quadro RU, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ex articolo 18 del Dl 91 del 24 giugno 2014. Per recuperare il credito e utilizzarlo in compensazione, intendo presentare le dichiarazioni integrative a favore, indicando i crediti nel quadro RU. Preciso che sia il credito relativo al 2014, da esporre in Unico 2015, che il credito relativo al 2015, da esporre in Unico 2016, non sono stati utilizzati in compensazione. Chiedo se la presentazione delle integrative a favore con il versamento, tramite ravvedimento operoso, della sanzione di 27,78 euro per ciascun modello può sanare l’omessa indicazione dei crediti nei quadri RU e, quindi, li renda utilizzabili in compensazione successivamente all’invio delle integrative.
L.T. – BRESCIA L’ integrazione che la società deve effettuare si qualifica come “a favore” e, non essendo volta a sanare una violazione punibile, non è soggetta ad alcuna sanzione. Si segnala, inoltre, che, secondo quanto previsto dal comma 6–quater dell’articolo 8 del Dpr 322/1998, il credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore, presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (Unico 2015, nel caso del lettore), può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione i ntegrativa. La compensazione relativa al credito risultante in Unico 2016 potrà essere effettuata senza la limitazione citata.
A cura di Barbara Zanardi