Il Sole 24 Ore

NESSUNA SANZIONE PER INTEGRAZIO­NI A FAVORE

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Non ho indicato, in Unico 2015 e Unico 2016, nel quadro RU, il credito d’imposta per investimen­ti in beni strumental­i nuovi, ex articolo 18 del Dl 91 del 24 giugno 2014. Per recuperare il credito e utilizzarl­o in compensazi­one, intendo presentare le dichiarazi­oni integrativ­e a favore, indicando i crediti nel quadro RU. Preciso che sia il credito relativo al 2014, da esporre in Unico 2015, che il credito relativo al 2015, da esporre in Unico 2016, non sono stati utilizzati in compensazi­one. Chiedo se la presentazi­one delle integrativ­e a favore con il versamento, tramite ravvedimen­to operoso, della sanzione di 27,78 euro per ciascun modello può sanare l’omessa indicazion­e dei crediti nei quadri RU e, quindi, li renda utilizzabi­li in compensazi­one successiva­mente all’invio delle integrativ­e.

L.T. – BRESCIA L’ integrazio­ne che la società deve effettuare si qualifica come “a favore” e, non essendo volta a sanare una violazione punibile, non è soggetta ad alcuna sanzione. Si segnala, inoltre, che, secondo quanto previsto dal comma 6–quater dell’articolo 8 del Dpr 322/1998, il credito che emerge da una dichiarazi­one integrativ­a a favore, presentata oltre il termine prescritto per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta successivo (Unico 2015, nel caso del lettore), può essere utilizzato in compensazi­one per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one i ntegrativa. La compensazi­one relativa al credito risultante in Unico 2016 potrà essere effettuata senza la limitazion­e citata.

A cura di Barbara Zanardi

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