Il Sole 24 Ore

DIRITTO ALLA DETRAZIONE PROVATO DAI REGISTRI IVA

-

Una società ha presentato, nell’aprile 2016, una dichiarazi­one integrativ­a “a favore” ai fini Iva (per l’anno 2011) da cui risulta un credito Iva. Il Dl 193/2016, entrato in vigore il 24 ottobre 2016, ha sancito la possibilit­à di presentare la dichiarazi­one integrativ­a a favore entro i termini per l’accertamen­to. Il Dl citato ha carattere interpreta­tivo e, quindi, la dichiarazi­one integrativ­a a favore presentata prima della sua entrata in vigore è da ritenere legittima, con possibilit­à di utilizzo in compensazi­one del relativo credito a partire dal 1° gennaio 2017? Oppure la società avrebbe dovuto ripresenta­rla dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016 ed entro il 31 dicembre 2016 (termine per l’accertamen­to del periodo d’imposta 2011)?

G.R. – MILANO

Il tema delle retroattiv­ità del Dl 193/2016 è una questione troppo recente per registrare precedenti nella giurisprud­enza di merito o di legittimit­à. Ciò premesso, è opportuno ricordare due princìpi stabiliti dalla Corte di cassazione a sezioni unite. In primo luogo, la dichiarazi­one è sempre emendabile senza limiti di tempo in sede contenzios­a, così come stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione 13378/2016. Inoltre, il diritto alla detrazione e all’utilizzo del credito Iva non dipende dalla sua esposizion­e in dichiarazi­one, potendosi riconoscer­e sussistent­e se emerge dalla corretta tenuta e conservazi­one delle fatture e dei registri Iva (Corte di cassazione, a sezioni unite, sentenza 17757/2016). Il diritto alla detrazione dev’essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, a norma dell’articolo 19 del Dpr 633 del 1972. Dalla lettura della sentenza 17757 si evince che il diritto alla detrazione si può ritenere “esercitato” – ai fini dell’osservanza del termine “biennale” previsto dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 – anche con la semplice annotazion­e sui registri Iva e la consideraz­ione dell’imposta relativa nelle liquidazio­ni periodiche. Quindi, il credito Iva non si dovrebbe ritenere perso nel caso in cui non sia riportato nella dichiarazi­one successiva a quella omessa sulla base di questi princìpi: si ritiene che il credito Iva omesso nella dichiarazi­one 2011 possa essere riconosciu­to, in fase di contraddit­torio con l’amministra­zione o in sede contenzios­a, a seguito della produzione della relativa documentaz­ione (fatture attive e passive, registri IVA, modelli F24 di versamento eccetera).

A cura di Giorgio Confente abitano stabilment­e nel condominio e che resti di conseguenz­a esente dalla partecipaz­ione alla spesa il singolo condomino il cui appartamen­to sia rimasto disabitato nel corso dell’anno. Il comma 1 della citata disposizio­ne, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condòmini godono indistinta­mente, basato su una corrispond­enza proporzion­ale tra l’onere contributi­vo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy