DIRITTO ALLA DETRAZIONE PROVATO DAI REGISTRI IVA
Una società ha presentato, nell’aprile 2016, una dichiarazione integrativa “a favore” ai fini Iva (per l’anno 2011) da cui risulta un credito Iva. Il Dl 193/2016, entrato in vigore il 24 ottobre 2016, ha sancito la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore entro i termini per l’accertamento. Il Dl citato ha carattere interpretativo e, quindi, la dichiarazione integrativa a favore presentata prima della sua entrata in vigore è da ritenere legittima, con possibilità di utilizzo in compensazione del relativo credito a partire dal 1° gennaio 2017? Oppure la società avrebbe dovuto ripresentarla dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016 ed entro il 31 dicembre 2016 (termine per l’accertamento del periodo d’imposta 2011)?
G.R. – MILANO
Il tema delle retroattività del Dl 193/2016 è una questione troppo recente per registrare precedenti nella giurisprudenza di merito o di legittimità. Ciò premesso, è opportuno ricordare due princìpi stabiliti dalla Corte di cassazione a sezioni unite. In primo luogo, la dichiarazione è sempre emendabile senza limiti di tempo in sede contenziosa, così come stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione 13378/2016. Inoltre, il diritto alla detrazione e all’utilizzo del credito Iva non dipende dalla sua esposizione in dichiarazione, potendosi riconoscere sussistente se emerge dalla corretta tenuta e conservazione delle fatture e dei registri Iva (Corte di cassazione, a sezioni unite, sentenza 17757/2016). Il diritto alla detrazione dev’essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, a norma dell’articolo 19 del Dpr 633 del 1972. Dalla lettura della sentenza 17757 si evince che il diritto alla detrazione si può ritenere “esercitato” – ai fini dell’osservanza del termine “biennale” previsto dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 – anche con la semplice annotazione sui registri Iva e la considerazione dell’imposta relativa nelle liquidazioni periodiche. Quindi, il credito Iva non si dovrebbe ritenere perso nel caso in cui non sia riportato nella dichiarazione successiva a quella omessa sulla base di questi princìpi: si ritiene che il credito Iva omesso nella dichiarazione 2011 possa essere riconosciuto, in fase di contraddittorio con l’amministrazione o in sede contenziosa, a seguito della produzione della relativa documentazione (fatture attive e passive, registri IVA, modelli F24 di versamento eccetera).
A cura di Giorgio Confente abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell’anno. Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condòmini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l’onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare».