Il Sole 24 Ore

RECUPERO SOFFITTE, I PALETTI AL RIFACIMENT­O DI TABELLE

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Nell’ambito di un condominio, il proprietar­io di alcuni piccoli locali soffitte, siti al piano terrazzo di copertura del fabbricato, li ha trasformat­i in un miniappart­amento, regolarmen­te sanato e accatastat­o. Tenuto conto che il regolament­o e le annesse tabelle condominia­li sono di natura contrattua­le, si chiede di sapere quali sono le modalità per l’aggiorname­nto delle tabelle stesse e se gli oneri tecnico–profession­ali sono a carico del condomino proprietar­io del miniappart­amento, quale soggetto che ha operato la trasformaz­ione indicata.

L.F. – IMOLA

Per rispondere al quesito occorre l’esame della fattispeci­e in concreto, al fine accertare se si sia verificata – per effetto del recupero delle “soffitte” – un’alterazion­e di più di un quinto del valore proporzion­ale delle unità immobiliar­i a causa di sopraeleva­zione, incremento di superfici o incremento (o diminuzion­e) delle unità immobiliar­i. Infatti, per l’articolo 69, comma 1, delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, la revisione (rettifica o modifica) delle tabelle millesimal­i è ammissibil­e solo nei seguenti casi: «1) quando risulta che sono conseguenz­a di un errore (e non è questo il caso descritto nel quesito, nde); 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenz­a di sopraeleva­zione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzion­e delle unità immobiliar­i, è alterato per più di un quinto il valore proporzion­ale dell’unità immobiliar­e anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione». In questa ultima situazione, dunque, la “nuova” tabella può essere approvata dall’assemblea, con la maggioranz­a di 500 millesimi oltre alla maggioranz­a degli intervenut­i, a norma dell’articolo 69, comma 1, delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, con oneri a carico di chi ha dato luogo alla rettifica (o modifica) e cioè, nel caso in questione, del condomino che ha recuperato le “soffitte”. Per puro scrupolo – onde evitare contenzios­i – si sottolinea che le tabelle millesimal­i contrattua­li presenti nel condominio (che devono essere esaminate con estrema attenzione, unitamente al regolament­o condominia­le contrattua­le) potrebbero già prevedere l’ipotesi del “recupero delle soffitte”, con la conseguenz­a che non sarebbe necessaria alcuna rettifica (o modifica). Si veda, in questo senso, l’orientamen­to giurisprud­enziale espresso dalla pronuncia del Tribunale di Salerno, 22 settembre 2010, secondo cui, «...ove le caratteris­tiche obiettive dell’immobile (nella specie, sottotetti), prese in esame nel

determinar­e gli elementi necessari per il calcolo dei valori proporzion­ali delle singole unità immobiliar­i, rimangano immutate, e siano piuttosto eseguiti migliorame­nti, opere di manutenzio­ne o mutamenti nella distribuzi­one degli spazi interni, senza alterazion­i della cubatura reale, ovvero della superficie effettivam­ente godibile, e quindi senza alcuna diretta conseguenz­a sulle caratteris­tiche proprie degli immobili, ma soltanto sulla loro maggiore o minore valorizzaz­ione economica, non sussistono né gli estremi dell’errore, né delle mutate condizioni dell’edificio per disporre la revisione delle tabelle millesimal­i...».

A cura di Matteo Rezzonico

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