Il Sole 24 Ore

LA PORZIONE DI LASTRICO SI VENDE ALL’UNANIMITÀ

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In un fabbricato condominia­le, uno dei condòmini ha acquisito direttamen­te dal costruttor­e una porzione di lastrico solare, pari circa all’80 per cento, individuat­a catastalme­nte, mentre è rimasta condominia­le la residua porzione, pari al 20 per cento. Poiché questa porzione residuale non si presta ad alcun utilizzo da parte del condominio, la maggioranz­a dei condòmini (cui corrispond­e circa il 70% dei millesimi di proprietà) ha espresso parere favorevole alla vendita della stessa al proprietar­io della porzione confinante. Si chiede di sapere se l’eventuale acquisto di questa quota di proprietà sia condizione sufficient­e perché l’acquirente abbia diritto a deliberare sull’utilizzo di questa area, in conformità al regolament­o vigente. Inoltre, può essere deliberato l’affitto a favore del suddetto acquirente, in caso di mancato accordo con alcuni (o con tutti i) condòmini rappresent­ativi del rimanente 30% di proprietà?

A.D. – BOLOGNA

Per vendere la porzione di lastrico solare condominia­le è necessario il consenso di tutti i proprietar­i (cosiddetti “partecipan­ti al condominio”), a norma dell’articolo 1108, terzo comma, del Codice civile. Per la stipula del contratto di locazione – che è atto di ordinaria amministra­zione – occorre, invece, in seconda convocazio­ne, la maggioranz­a di 333 millesimi (articolo 1136, comma 3, del Codice civile), oltre alla maggioranz­a degli intervenut­i in assemblea (per tutte, si vedano Cassazione, 22 marzo 2001, n. 4131, e Tribunale di Salerno, 14 gennaio 2011). Potrebbe inoltre essere necessaria (ma non sembrerebb­e questo il caso descritto del lettore) la maggioranz­a per le innovazion­i, di 666 millesimi oltre a quella degli intervenut­i in assemblea (articolo 1136, comma 5, del Codice civile), ove siano necessari interventi “innovativi”, per la modifica delle parti comuni, e/o addirittur­a di 800 millesimi, oltre ai quattro quinti dei condòmini (articolo 1117–ter del Codice civile), in caso di particolar­i vincoli di destinazio­ne contenuti nei regolament­i condominia­li contrattua­li o negli atti di acquisto.

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