Il Sole 24 Ore

SPLIT PAYMENT AL POSTO DELL’ESIGIBILIT­À DIFFERITA

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Dopo l’entrata in vigore dello split payment verso quali enti è ancora possibile la fatturazio­ne a Iva differita?

C.P. – NAPOLI

Il perimetro soggettivo degli enti interessat­i al regime della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment) coincide con quello dell’Iva a esigibilit­à differita, prevista dall’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972. Lo “split payment”, in generale, ha sostituito l’esigibilit­à differita. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E/2015, ha chiarito che, per le operazioni rientranti nello “split payment”, il fornitore della pubblica amministra­zione non può più emettere fatture a esigibilit­à differita. Vi sono però operazioni estranee allo “split payment”, per le quali i fornitori della Pa possono ancora emettere fatture ad esigibilit­à differita: si pensi, ad esempio, alle fatture dei profession­isti, che sono escluse dal regime della scissione dei pagamenti, in quanto prestazion­i soggette a ritenuta.

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