SPLIT PAYMENT AL POSTO DELL’ESIGIBILITÀ DIFFERITA
Dopo l’entrata in vigore dello split payment verso quali enti è ancora possibile la fatturazione a Iva differita?
C.P. – NAPOLI
Il perimetro soggettivo degli enti interessati al regime della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment) coincide con quello dell’Iva a esigibilità differita, prevista dall’articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972. Lo “split payment”, in generale, ha sostituito l’esigibilità differita. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E/2015, ha chiarito che, per le operazioni rientranti nello “split payment”, il fornitore della pubblica amministrazione non può più emettere fatture a esigibilità differita. Vi sono però operazioni estranee allo “split payment”, per le quali i fornitori della Pa possono ancora emettere fatture ad esigibilità differita: si pensi, ad esempio, alle fatture dei professionisti, che sono escluse dal regime della scissione dei pagamenti, in quanto prestazioni soggette a ritenuta.