Richiesta di riesame: vale il termine del codice di rito
Ingiunzione europea
pLa richiesta di riesame in casi eccezionali relativa all’ingiunzione europea di pagamento deve essere presentata nei termini imposti dall’articolo 650 del Codice di procedura civile. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 7075 relativa al regolamento n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, modificato dal n. 2015/2421 del 2015 che entrerà in vigore il 14 luglio 2017.
Questi i fatti. Una società aveva presentato richiesta di riesame di un’ingiunzione europea di pagamento emessa nei suoi confronti e relativa a una somma dovuta a un professionista che non aveva ottenuto il pagamento di una prestazione d’opera professionale relativa alla costruzione di un edificio in Austria. La Corte di appello di Trieste aveva dichiarato l’istanza inammissibile. Di qui il ricorso in Cassazione che si è pronunciata per la prima volta sui termini da rispettare nelle richieste di riesame dell’ingiunzione.
Prima di tutto, la Suprema Corte è partita dall’analisi delle situazioni che fanno scattare la possibilità di richiedere il riesame in casi eccezionali. In base al regolamento, il riesame è possibile se una notificazione dell’ingiunzione europea è avvenuta senza prova del ricevimento da parte del convenuto che non ha potuto presentare un’opposizione ordinaria per ragioni a lui non imputabili o se si realizzano casi di forza maggiore o altre circostanze eccezionali.
Nel caso arrivato in Cassazione, la richiesta della società ricorrente era motivata da vizi nel procedimento di notificazione. In questa ipotesi, va applicata la disciplina sul riesame e non sull’opposizione.
Solo in quest’ultimo caso, il regolamento fissa il termine in 30 giorni, senza rinvio agli ordinamenti interni, mentre nulla dice per il riesame e, lo stesso articolo 20 non fissa un termine. Di conseguenza, ad avviso della Cassazione, è indispensabile rifarsi all’ordinamento nazionale. In questa direzione, la Corte ricorda l’articolo 26 del regolamento che disciplina il rapporto con le norme processuali na-
LA DISCIPLINA La Corte di cassazione si è pronunciata per la prima volta sui termini da rispettare, analizzando il Regolamento 1896/2006
zionali e che, d’altra parte, precisa che «tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale».
Poiché il termine di proposizione del riesame è una questione procedurale, per stabilire le scadenze è necessario applicare l'articolo 650 del Codice di procedura civile. Tanto più che nella comunicazione effettuata dall’Italia alla Commissione europea sul procedimento di riesame, è stata stabilita la competenza dello stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione e si è fatto riferimento all’articolo 650 e, quindi, al termine di dieci giorni stabilito nella norma richiamata.