Il Sole 24 Ore

Richiesta di riesame: vale il termine del codice di rito

Ingiunzion­e europea

- Marina Castellane­ta

pLa richiesta di riesame in casi eccezional­i relativa all’ingiunzion­e europea di pagamento deve essere presentata nei termini imposti dall’articolo 650 del Codice di procedura civile. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 7075 relativa al regolament­o n. 1896/2006, che istituisce un procedimen­to europeo d’ingiunzion­e di pagamento, modificato dal n. 2015/2421 del 2015 che entrerà in vigore il 14 luglio 2017.

Questi i fatti. Una società aveva presentato richiesta di riesame di un’ingiunzion­e europea di pagamento emessa nei suoi confronti e relativa a una somma dovuta a un profession­ista che non aveva ottenuto il pagamento di una prestazion­e d’opera profession­ale relativa alla costruzion­e di un edificio in Austria. La Corte di appello di Trieste aveva dichiarato l’istanza inammissib­ile. Di qui il ricorso in Cassazione che si è pronunciat­a per la prima volta sui termini da rispettare nelle richieste di riesame dell’ingiunzion­e.

Prima di tutto, la Suprema Corte è partita dall’analisi delle situazioni che fanno scattare la possibilit­à di richiedere il riesame in casi eccezional­i. In base al regolament­o, il riesame è possibile se una notificazi­one dell’ingiunzion­e europea è avvenuta senza prova del riceviment­o da parte del convenuto che non ha potuto presentare un’opposizion­e ordinaria per ragioni a lui non imputabili o se si realizzano casi di forza maggiore o altre circostanz­e eccezional­i.

Nel caso arrivato in Cassazione, la richiesta della società ricorrente era motivata da vizi nel procedimen­to di notificazi­one. In questa ipotesi, va applicata la disciplina sul riesame e non sull’opposizion­e.

Solo in quest’ultimo caso, il regolament­o fissa il termine in 30 giorni, senza rinvio agli ordinament­i interni, mentre nulla dice per il riesame e, lo stesso articolo 20 non fissa un termine. Di conseguenz­a, ad avviso della Cassazione, è indispensa­bile rifarsi all’ordinament­o nazionale. In questa direzione, la Corte ricorda l’articolo 26 del regolament­o che disciplina il rapporto con le norme processual­i na-

LA DISCIPLINA La Corte di cassazione si è pronunciat­a per la prima volta sui termini da rispettare, analizzand­o il Regolament­o 1896/2006

zionali e che, d’altra parte, precisa che «tutte le questioni procedural­i non trattate specificam­ente dal presente regolament­o sono disciplina­te dal diritto nazionale».

Poiché il termine di proposizio­ne del riesame è una questione procedural­e, per stabilire le scadenze è necessario applicare l'articolo 650 del Codice di procedura civile. Tanto più che nella comunicazi­one effettuata dall’Italia alla Commission­e europea sul procedimen­to di riesame, è stata stabilita la competenza dello stesso giudice che ha emesso l’ingiunzion­e e si è fatto riferiment­o all’articolo 650 e, quindi, al termine di dieci giorni stabilito nella norma richiamata.

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