Studi di settore, spetta al giudice tributario verificare le giustificazioni in presenza di un grave scostamento
In presenza di un grave scostamento del risultato di Gerico è il giudice tributario a dover verificare le giustificazioni prodotte dal contribuente. Solo così si può confermare la fondatezza della pretesa. A precisarlo è la sentenza 7639/2017 della Cassazione depositata ieri.
Innanzitutto i giudici di legittimità hanno affermato che l’accertamento standardizzato con parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege de- terminata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento stesso. In tale sede, è facoltà del contribuente provare senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto per giustificare lo scostamento dei risultati rispetto ai valori dichiarati. Il Fisco, però, è legittimato a procedere ad accertamento induttivo solo in presenza di uno scostamento rilevante, ossia una grave incongruenza tra i risultati.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la Ctr aveva omesso di esaminare gli elementi con cui il contribuente aveva giustificato l’incongruenza ovvero di illustrare le ragioni dell’irrilevanza probatoria in favore del contribuente.
La decisione assume rilievo poiché non di rado i giudici di merito hanno ritenuto la grave incongruenza con i risultati di Gerico elemento di per sé sufficiente a giustificare la pretesa.
Alla luce del chiarimento offerto, invece, tale divergenza di risultato se da un lato può pure legitti- mare l’accertamento induttivo dell’ufficio, dall’altro impone al giudice di verificare le prove a sostegno della tesi difensiva e di motivare il rigetto.
Sempre sugli studi di settore, un’altra sentenza depositata ieri (7627/2016) ha confermato che tali accertamenti standardizzati sono frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuente. Pertanto è corretta l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, poiché deve essere considerato più affinato e più affidabile. Così è stato annullato un accertamento fondato sui parametri, poiché il contribuente era congruo secondo il risultato del più evoluto studio di settore.