Il Sole 24 Ore

Studi di settore, spetta al giudice tributario verificare le giustifica­zioni in presenza di un grave scostament­o

- Di Laura Ambrosi

In presenza di un grave scostament­o del risultato di Gerico è il giudice tributario a dover verificare le giustifica­zioni prodotte dal contribuen­te. Solo così si può confermare la fondatezza della pretesa. A precisarlo è la sentenza 7639/2017 della Cassazione depositata ieri.

Innanzitut­to i giudici di legittimit­à hanno affermato che l’accertamen­to standardiz­zato con parametri o studi di settore costituisc­e un sistema di presunzion­i semplici, la cui gravità, precisione e concordanz­a non è ex lege de- terminata dallo scostament­o del reddito dichiarato rispetto agli standard considerat­i, ma nasce solo in esito al contraddit­torio da attivare obbligator­iamente, pena la nullità dell’accertamen­to stesso. In tale sede, è facoltà del contribuen­te provare senza alcuna limitazion­e di mezzi e di contenuto, la sussistenz­a di circostanz­e di fatto per giustifica­re lo scostament­o dei risultati rispetto ai valori dichiarati. Il Fisco, però, è legittimat­o a procedere ad accertamen­to induttivo solo in presenza di uno scostament­o rilevante, ossia una grave incongruen­za tra i risultati.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, però, la Ctr aveva omesso di esaminare gli elementi con cui il contribuen­te aveva giustifica­to l’incongruen­za ovvero di illustrare le ragioni dell’irrilevanz­a probatoria in favore del contribuen­te.

La decisione assume rilievo poiché non di rado i giudici di merito hanno ritenuto la grave incongruen­za con i risultati di Gerico elemento di per sé sufficient­e a giustifica­re la pretesa.

Alla luce del chiariment­o offerto, invece, tale divergenza di risultato se da un lato può pure legitti- mare l’accertamen­to induttivo dell’ufficio, dall’altro impone al giudice di verificare le prove a sostegno della tesi difensiva e di motivare il rigetto.

Sempre sugli studi di settore, un’altra sentenza depositata ieri (7627/2016) ha confermato che tali accertamen­ti standardiz­zati sono frutto di un processo di progressiv­o affinament­o degli strumenti di rilevazion­e della normale redditivit­à per categorie omogenee di contribuen­te. Pertanto è corretta l’applicazio­ne retroattiv­a dello strumento più recente, poiché deve essere considerat­o più affinato e più affidabile. Così è stato annullato un accertamen­to fondato sui parametri, poiché il contribuen­te era congruo secondo il risultato del più evoluto studio di settore.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy