Camere arbitrali dell’avvocatura in ogni circondario
Regolamento in Gazzetta
pIeri in Gazzetta il regolamento sulle modalità di costituzione e funzionamento delle nuove camere arbitrali e conciliative forensi (Dm Giustizia 14 febbraio 2017 n. 34). Con la riforma dell’ordinamento professionale forense (legge 247/2012) era stata prevista la possibilità per i consigli degli ordini degli avvocati di costituire «camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie» in conformità al regolamento del ministro della Giustizia previo parere del Consiglio nazionale forense.
L’iter per giungere alla versione finale del decreto è stato alquanto articolato e lo schema iniziale dell’ufficio legislativo di Via Arenula ha subito modifiche in esito ai pareri del Cnf del 22 aprile 2016 e del Consiglio di Stato del 2 settembre 2016.
Sotto il profilo strutturale il regolamento inquadra le nuove camere forensi quali organi dei rispettivi ordini circondariali che le istituiscono e provvedono alla nomina dei componenti del consiglio direttivo fissando anche i criteri del regolamento di funzionamento.
Il legame organico dunque è molto stretto (anche per evidenti esigenze del contenimento della spesa) tanto che le camere devono avvalersi di personale dipendente e delle dotazioni strumentali e finanziarie resi disponibili dal consiglio dell’ordine. La camera quindi è chiamata ad amministrare i procedimenti di arbitrato e di conciliazione essendo dotata di una autonomia organizzativa ed economica che tuttavia non può essere «di latitudine tale da oscurare l’inscindibile collegamento organico con l’ordine di riferimento» (secondo quanto precisato nel parere del Consiglio di Stato).
Per cui anche la sede delle camere è presso l’ordine forense (o presso i locali da questo messi a disposizione) che, in conformità ai criteri stabiliti dal Cnf, deve stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati.
È prevista l’istituzione di camere anche d’intesa con altri ordini appartenenti al medesimo distretto. Tale previsione limita la possibilità di costituire camere interprofessionali e ciò proprio in virtù dello stretto legame previsto tra il consiglio forense e la camera dallo stesso istituita. Nella versione finale del decreto è stata introdotta una norma transitoria in base alla quale le nuove norme si applicano «alle camere arbitrali e di conciliazione dell’avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data».
Appare evidente l’intento del
ENTRO SEI MESI Al decreto ministeriale dovranno adeguarsi anche gli organismi forensi di conciliazione già costituiti
ministero di uniformare la regolamentazione di tutte le camere forensi. Tuttavia, nonostante il Cnf con il suo parere avesse segnalato l’esigenza di coordinare questa disciplina con quella previgente relativa agli organismi di mediazione, ma anche con quella relativa agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, il regolamento non contiene alcuna indicazione e soprattutto non tiene conto che alcuni ordini forensi hanno già costituito organismi con altri ordini professionali e/o camere di commercio.
La scelta regolamentare attuata dal ministero della Giustizia sembra improntata perciò a tenere implicitamente distinte le attività delle camere forensi di arbitrato, conciliazione e Adr da quelle di altri organismi (ai quali partecipano indirettamente gli ordini forensi mediante la costituzione di enti) che amministrano attività regolamentate da una diversa normativa primaria e secondaria.