Il Sole 24 Ore

Camere arbitrali dell’avvocatura in ogni circondari­o

Regolament­o in Gazzetta

- Marco Marinaro

pIeri in Gazzetta il regolament­o sulle modalità di costituzio­ne e funzioname­nto delle nuove camere arbitrali e conciliati­ve forensi (Dm Giustizia 14 febbraio 2017 n. 34). Con la riforma dell’ordinament­o profession­ale forense (legge 247/2012) era stata prevista la possibilit­à per i consigli degli ordini degli avvocati di costituire «camere arbitrali, di conciliazi­one ed organismi di risoluzion­e alternativ­a delle controvers­ie» in conformità al regolament­o del ministro della Giustizia previo parere del Consiglio nazionale forense.

L’iter per giungere alla versione finale del decreto è stato alquanto articolato e lo schema iniziale dell’ufficio legislativ­o di Via Arenula ha subito modifiche in esito ai pareri del Cnf del 22 aprile 2016 e del Consiglio di Stato del 2 settembre 2016.

Sotto il profilo struttural­e il regolament­o inquadra le nuove camere forensi quali organi dei rispettivi ordini circondari­ali che le istituisco­no e provvedono alla nomina dei componenti del consiglio direttivo fissando anche i criteri del regolament­o di funzioname­nto.

Il legame organico dunque è molto stretto (anche per evidenti esigenze del contenimen­to della spesa) tanto che le camere devono avvalersi di personale dipendente e delle dotazioni strumental­i e finanziari­e resi disponibil­i dal consiglio dell’ordine. La camera quindi è chiamata ad amministra­re i procedimen­ti di arbitrato e di conciliazi­one essendo dotata di una autonomia organizzat­iva ed economica che tuttavia non può essere «di latitudine tale da oscurare l’inscindibi­le collegamen­to organico con l’ordine di riferiment­o» (secondo quanto precisato nel parere del Consiglio di Stato).

Per cui anche la sede delle camere è presso l’ordine forense (o presso i locali da questo messi a disposizio­ne) che, in conformità ai criteri stabiliti dal Cnf, deve stipulare una polizza assicurati­va per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabi­lità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliato­ri designati.

È prevista l’istituzion­e di camere anche d’intesa con altri ordini appartenen­ti al medesimo distretto. Tale previsione limita la possibilit­à di costituire camere interprofe­ssionali e ciò proprio in virtù dello stretto legame previsto tra il consiglio forense e la camera dallo stesso istituita. Nella versione finale del decreto è stata introdotta una norma transitori­a in base alla quale le nuove norme si applicano «alle camere arbitrali e di conciliazi­one dell’avvocatura già costituite alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, decorsi sei mesi dalla predetta data».

Appare evidente l’intento del

ENTRO SEI MESI Al decreto ministeria­le dovranno adeguarsi anche gli organismi forensi di conciliazi­one già costituiti

ministero di uniformare la regolament­azione di tutte le camere forensi. Tuttavia, nonostante il Cnf con il suo parere avesse segnalato l’esigenza di coordinare questa disciplina con quella previgente relativa agli organismi di mediazione, ma anche con quella relativa agli organismi di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento, il regolament­o non contiene alcuna indicazion­e e soprattutt­o non tiene conto che alcuni ordini forensi hanno già costituito organismi con altri ordini profession­ali e/o camere di commercio.

La scelta regolament­are attuata dal ministero della Giustizia sembra improntata perciò a tenere implicitam­ente distinte le attività delle camere forensi di arbitrato, conciliazi­one e Adr da quelle di altri organismi (ai quali partecipan­o indirettam­ente gli ordini forensi mediante la costituzio­ne di enti) che amministra­no attività regolament­ate da una diversa normativa primaria e secondaria.

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