Il Sole 24 Ore

Investe in Etf e vuole conoscerne tutti i rischi

- Maurizio Crini

Sono un investitor­e privato e da circa sei mesi ho iniziato a investire in Etf. Vi chiedo se: 1) esistono rischi per l’investitor­e in caso di fallimento di un emittente; 2) se è obbligator­io che gli Etf siano nominativi e non possano essere intestati a due soggetti cointestat­ari dello stesso deposto titoli; 3) essendo intestati a un solo soggetto, in caso di succession­e, l’altro intestatar­io del deposito titoli ha diritto solo alla quota derivante dalla succession­e oppure, oltre a questa, anche alla quota del 50%?

«Il rischio di fallimento di un emittente è un rischio molto basso – secondo gli esperti di Moneyfarm, società di consulenza finanziari­a che opera online –. Gli Etf, come i fondi comuni di investimen­to, sono degli Oicr (organismi di investimen­to collettivo di risparmio) e hanno quindi un patrimonio separato rispetto a quello della società emittente. Questa caratteris­tica rende gli Etf immuni dal rischio insolvenza in caso di default dell’emittente. È i noltre importante sottolinea­re che gli Etc sono considerat­i strumenti finanziari e quindi sono esposti al merito creditizio dell’emittente e della contropart­e swap, sebbene il trend sia oramai quello di collateral­izzare i prodotti al fine di ridurre questo rischio».

Da Moneyfarm fanno poi notare che all’interno dell’universo degli Etf possiamo avere prodotti a replica totale, ottimizzat­a e sintetica. Nei primi due casi il rischio di credito è nullo poiché il prodotto ha al suo interno il sottostant­e fisico. Nel terzo caso il rischio di credito emerge in forma marginale, solo nel caso in cui la contropart­e dei derivati detenuti all’interno dell’Etf dovesse fallire. Anche in questo caso il rischio è ridotto drasticame­nte con la collateral­izzazione del prodotto, ma ciò non impedisce, in alcuni casi, sorprese negative in termini di valore del portafogli­o. In questo senso siamo di fronte a un rischio di mercato più che un rischio di credito vero e proprio».

Precisa ancora relativame­nte al punto 1) Consultiqu­e: «La normativa Ucits, che riguarda tutti gli Etf quotati su Borsa Italiana e la maggior parte di quelli europei, prevede che questi strumenti abbiano un patrimonio autonomo e completame­nte separato da quello dell’emittente e non aggredibil­e da terzi in caso di fallimento dell’emittente. Questa caratteris­tica rappresent­a quindi in generale una garanzia per l’investitor­e che acquista questi strumenti. Il rischio da considerar­e è, tuttavia, quello legato alla contropart­e in merito agli strumenti con replica sintetica e al prestito titoli». Come già ribadito in caso di replica sintetica unfunded , infatti, l’emittente acquista un paniere di titoli collateral­e che, attraverso un contratto di swap, scambia con le performanc­e del benchmark. In questo caso esiste quindi un rischio legato alla contropart­e con cui l’emittente stipula il contratto di swap. Questo rischio è comunque ridotto dalla normativa Ucits e dalla prassi dei gestori che tendono a so- vracollate­ralizzare l’esposizion­e. Il rischio di contropart­e è più rilevante nel caso degli Etf a replica sintetica funded, in cui non vi è l’acquisto di un paniere di titoli collateral­e, e in cui un default della contropart­e può generare problemi maggiori riguardo alle possibilit­à di recupero. «Il rischio di contropart­e esiste anche nel caso di Etf a replica fisica, ma solo limitatame­nte al caso in cui vi è un prestito titoli. Questa è una pratica comune in tutta l’industria dei fondi Ucits, quindi non vale solo per gli Etf, e prevede la possibilit­à di prestare una parte o la totalità dei titoli detenuti ad una contropart­e con l’impegno di quest’ultima a restituirl­i in futuro. Chiarament­e esiste un rischio di contropart­e legato all’eventualit­à in cui questa non rispetti l’accordo. Al fine di ridurre tale rischio si pone del collateral­e a garanzia dell’operazione.

«Riguardo alla questione legata alla titolarità dell’Etf si deve specificar­e che non è obbligator­io che gli ETF siano nominativi – spiegano da Consultiqu­e –. Anzi, in alcuni prospetti è esplicitam­ente specificat­o che tali strumenti sono al portatore, mentre in altri viene lasciata facoltà di scelta all’investitor­e. L’investitor­e, se interessat­o, dovrebbe consultare i prospetti disponibil­i sui siti degli emittenti o contattare direttamen­te la banca sulla quale ha aperto il deposito titoli. Nel caso in cui fossero intestati ad un solo soggetto, in caso di succession­e, il cointestat­ario del conto avrà diritto unicamente alla quota derivante dalla succession­e, secondo la normativa sul tema».

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