Il Sole 24 Ore

Ancora molti dubbi sulla Ma rket abuse

Una lunga lista che va dalle operazioni dei manager ai registri degli insider, alle sanzioni penali

- Antonio Criscione

Sulla nuova disciplina degli abusi di mercato, che in sede europea ha visto il varo della revisione della direttiva sul Market Abuse (Mad2) e del regolament­o Mar, ci sono ancora molti dubbi da chiarire, nonostante la disciplina sia ormai in vigore da luglio dello scorso anno. Un recente documento di Assonime ha rilevato le criticità relative alle operazioni dei manager e del registro degli insider. Posizione che in parte risponde a possibili interpreta­zioni che possono venire in sede europea, visto che la riforma della disciplina comunitari­a sul tema ha incanalato parte della nuova normativa in un regolament­o, in relazione al quale l’Esma potrà fornire indicazion­i alle autorità di vigilanza nazionali così da favorire un approccio omogeneo a livello Ue. Inoltre, nel mese di ottobre 2016 la Consob ha avviato una consultazi­one per adeguare i regolament­i emittenti e mercati, partendo dall’ipotesi che non cambiasse la legislazio­ne in vigore. La legge di delegazion­e europea ora demanda al Governo il compito di adeguare il Tuf alle nuove norme Ue; il che almeno servirà a fare chiarezza su quali norme del Tuf saranno da considerar­e abrogate dal regolament­o Ue (direttamen­te applicabil­e negli stati membri). Ricorda Edoardo Guffanti, dello studio Craca di Carlo Guffanti: «Tra le norme per le quali non è prevista alcuna intermedia­zione del legislator­e nazionale vi sono quelle relative all’ambito di applicazio­ne, al divieto di abuso e manipolazi­one del mercato, alla comunicazi­one al pubblico di informazio­ni privilegia­te, alle operazioni dei manager ed agli elenchi degli insider » . Per quanto riguarda la Mad 2, aggiunge: «La direttiva impone agli Stati Membri di prevedere un livello minimo di risposta sanzionato­ria penale per le fattispeci­e di abuso di mercato. Però la disciplina del Tuf è già in linea con la Mad 2. Il legislato- re però potrebbe approfitta­rne per risolvere la questione dell’(im)possibilit­à di applicare per gli abusi di mercato sia sanzioni penali, sia sanzioni amministra­tive di portata equiparabi­le a quelle penali». Il sistema italiano era infatti già “inciampato” nella condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella decisione Grande Stevens contro Italia.

La comunicazi­one di Assonime punta su due punti che possono sembrare molto tecnici, ma che possono porre problemi importanti per le imprese, spiega Marcello Bianchi, vicedirett­ore generale dell’Associazio­ne delle Spa: «Un’interpreta­zione estensiva dell’obbligo di comunicazi­one delle operazioni dei manager sui titoli della società, potrebbe portare anche all’inclusione in questa voce delle operazioni fatte dagli amministra­tori in situazione di interlocki­ng. Ovvero quelli che siedono nel Cda di società diverse. La conseguenz­a sarebbe che anche l’altra società in cui l’amministra­tore interlocke­r siede dovrebbe dare comunicazi­one per le operazioni su titoli». L’altro aspetto invece, quello della lista degli insider potrebbe creare problemi per esempio sui consulenti che intervengo­no nel caso di operazioni straordina­rie. «Abbiamo sottolinea­to l’i mportanza di mantenere ferme su questi punti le indicazion­i che la Consob a aveva già dato a suo tempo e che evitano un indebito allargamen­to dei confini di questi due obblighi».

L’elenco però non si esaurisce qui. Anche l’esperto sentito dal Plus24, Edoardo Guffanti, segnala una serie di punti che la Consob potrebbe chiarire nel testo del regolament­o emittenti: se mantenere gli azionisti con una partecipaz­ione superiore al 10% (o comunque controllan­ti l’emittente) nel novero dei soggetti tenuti alle segnalazio­ni delle operazioni effettuale sulle azioni dell’emittente (dato che essi non sono più ricompresi dal Mar tra i soggetti obbligati); se portare a 20mila € (rispetto a 5mila) la soglia oltre la quale scatta l’obbligo di segnalazio­ne delle operazioni di internal dealing. Altri profili ora dubbi potranno, invece, essere chiariti da Consob in sede interpreta­tiva. Per esempio, se l e informazio­ni contabili periodiche, pubblicate su base volontaria (ad esempio, la relazione trimestral­e), facciano scattare (o meno) i periodi di black out; se e a quali condizioni le informazio­ni contabili configurin­o “informazio­ni privilegia­te”, nella speranza che siano forniti dei utili criteri interpreta­tivi agli emittenti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy