Usura sopravve nuta, soluzione cercasi
Sugli interessi dovuti potrebbero a breve pronunciarsi le Sezioni unite della Cassazione
Si riuscirà ad arrivare a una parola definitiva sull’annosa questione dell’usura sopravvenuta? Trovare un orientamento che sia univoco e condiviso in tutte le aule di giustizia della penisola? Una possibilità è stata aperta dall’ordinanza della prima sezione della Cassazione che ha rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite proprio l a questione dell’usura sopravvenuta.
Perché ricorrere alle sezioni unite? «Ancor oggi permangono sia nei Tribunali di primo grado e di appello sia in Cassazione interpretazioni discordanti» spiega l’avvocato Letizia Vescovini. L’usura sopravvenuta è quella che si verifica quando un tasso pattuito nei limiti del tasso soglia usura, nel corso del rapporto, supera il tasso soglia in quel momento vigente. Quindi il rapporto era cominciato in modo regolare, ma poi si è trovato a un certo punto, in “fuori gioco”. Capire cosa succede in modo univoco può essere di grande importanza per chiunque abbia in atto una forma di finanziamento. Occorre però ricordare che non tutte le questioni legate all’usura sopravvenuta potranno essere risolte da un’eventuale pronuncia delle sezioni unite ( si veda anche l’articolo qui in basso).
Dunque la questione si può riassumere nel quesito: cosa succede se nel corso della durata di un contratto un tasso di interesse “nato” in modo del tutto legittimo in quanto inferiore alla tasso usurario, supera questa soglia. Una questione che in questi anni si è verificata spesso con la discesa dei tassi di riferimento e che con una loro probabile risalita, dovrebbe verificarsi di meno. Sulla questione la cassazione si è divisa. L’ordinanza 2484 del 2017 riassume i due orientamenti che si sono manifestati con la sentenza di legittimità.
Il primo orientamento si pone in linea con la legge di interpretazione autentica che era intervenuta a seguito della legge antiusura. La norma ( del 2000) spiegava che non contava che fosse legittimo il tasso convenuto al momento della stipula del contratto, senza che avessero effetto “sforamenti” rispetto a tassi successivi. «Un primo orientamento - ricorda Vescovini - che ritiene appunto irrilevante il momento del pagamento, si è formato su contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge antiusura (108/1996) ed ha trovato recente conferma nella sentenza della Cassazione n. 801 del 29/1/2016. Secondo questa impostazione il superamento del tasso soglia, durante l’esecuzione del rapporto, determina l'automatica sostituzione del tasso oltre soglia, con quello soglia » . Un’impostazione che anche seguendo un percorso argomentativo diverso è fatto proprio anche dal collegio di coordinamento dell’arbitro bancario finanziario.
L’altro orientamento, confermato nella sentenza della Cassazione 17150 del 17/8/2016, come rileva l’ordinanza di gennaio, non richiama la legge di interpretazione autentica e attribuisce rilevanza anche al momento successivo alla stipula del contratto. « Secondo questa impostazione - conclude Vescovini -, il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto comporta “l’inefficacia ex nunc” ossia da ora in poi, senza effetti retroattivi, di tali clausole “sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito” » .
Cosa comporta l’inefficacia della clausola per effetto dell’usura sopravvenuta? « Il rapporto resta - spiega Vescovini - privo di disciplina. Si deve far ricorso allora alla clausola sostitutiva di cui all’articolo 117, comma 7 del Tub, la quale prevede che alle operazioni bancarie si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari indicati dal Ministero del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente, per le operazioni attive e per quelle passive. Non mi pare invece possibile applicare la norma che prevede la gratuità del mutuo qualora siano pattuiti interessi usurari poiché, in caso di usura sopravvenuta, tali interessi sopra tasso soglia, non sono pattuiti » .