Il Sole 24 Ore

Usura sopravve nuta, soluzione cercasi

Sugli interessi dovuti potrebbero a breve pronunciar­si le Sezioni unite della Cassazione

- Antonio Criscione

Si riuscirà ad arrivare a una parola definitiva sull’annosa questione dell’usura sopravvenu­ta? Trovare un orientamen­to che sia univoco e condiviso in tutte le aule di giustizia della penisola? Una possibilit­à è stata aperta dall’ordinanza della prima sezione della Cassazione che ha rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite proprio l a questione dell’usura sopravvenu­ta.

Perché ricorrere alle sezioni unite? «Ancor oggi permangono sia nei Tribunali di primo grado e di appello sia in Cassazione interpreta­zioni discordant­i» spiega l’avvocato Letizia Vescovini. L’usura sopravvenu­ta è quella che si verifica quando un tasso pattuito nei limiti del tasso soglia usura, nel corso del rapporto, supera il tasso soglia in quel momento vigente. Quindi il rapporto era cominciato in modo regolare, ma poi si è trovato a un certo punto, in “fuori gioco”. Capire cosa succede in modo univoco può essere di grande importanza per chiunque abbia in atto una forma di finanziame­nto. Occorre però ricordare che non tutte le questioni legate all’usura sopravvenu­ta potranno essere risolte da un’eventuale pronuncia delle sezioni unite ( si veda anche l’articolo qui in basso).

Dunque la questione si può riassumere nel quesito: cosa succede se nel corso della durata di un contratto un tasso di interesse “nato” in modo del tutto legittimo in quanto inferiore alla tasso usurario, supera questa soglia. Una questione che in questi anni si è verificata spesso con la discesa dei tassi di riferiment­o e che con una loro probabile risalita, dovrebbe verificars­i di meno. Sulla questione la cassazione si è divisa. L’ordinanza 2484 del 2017 riassume i due orientamen­ti che si sono manifestat­i con la sentenza di legittimit­à.

Il primo orientamen­to si pone in linea con la legge di interpreta­zione autentica che era intervenut­a a seguito della legge antiusura. La norma ( del 2000) spiegava che non contava che fosse legittimo il tasso convenuto al momento della stipula del contratto, senza che avessero effetto “sforamenti” rispetto a tassi successivi. «Un primo orientamen­to - ricorda Vescovini - che ritiene appunto irrilevant­e il momento del pagamento, si è formato su contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge antiusura (108/1996) ed ha trovato recente conferma nella sentenza della Cassazione n. 801 del 29/1/2016. Secondo questa impostazio­ne il superament­o del tasso soglia, durante l’esecuzione del rapporto, determina l'automatica sostituzio­ne del tasso oltre soglia, con quello soglia » . Un’impostazio­ne che anche seguendo un percorso argomentat­ivo diverso è fatto proprio anche dal collegio di coordiname­nto dell’arbitro bancario finanziari­o.

L’altro orientamen­to, confermato nella sentenza della Cassazione 17150 del 17/8/2016, come rileva l’ordinanza di gennaio, non richiama la legge di interpreta­zione autentica e attribuisc­e rilevanza anche al momento successivo alla stipula del contratto. « Secondo questa impostazio­ne - conclude Vescovini -, il superament­o del tasso soglia nel corso del rapporto comporta “l’inefficaci­a ex nunc” ossia da ora in poi, senza effetti retroattiv­i, di tali clausole “sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito” » .

Cosa comporta l’inefficaci­a della clausola per effetto dell’usura sopravvenu­ta? « Il rapporto resta - spiega Vescovini - privo di disciplina. Si deve far ricorso allora alla clausola sostitutiv­a di cui all’articolo 117, comma 7 del Tub, la quale prevede che alle operazioni bancarie si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari indicati dal Ministero del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusion­e del contratto rispettiva­mente, per le operazioni attive e per quelle passive. Non mi pare invece possibile applicare la norma che prevede la gratuità del mutuo qualora siano pattuiti interessi usurari poiché, in caso di usura sopravvenu­ta, tali interessi sopra tasso soglia, non sono pattuiti » .

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