Il Sole 24 Ore

Resta aperta la questione del calcolo

La giurisprud­enza divisa su quali voci includere e quali no

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Le conseguenz­e del superament­o nel corso della durata contrattua­le del finanziame­nto del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura, non è l’unica delle problemati­che connesse alla questione dell’usurarietà e che vede contrappos­ti i clienti delle banche e gli istituti di riferiment­o in un vasto contenzios­o, che sull’incertezza della giurisprud­enza ha prosperato comportand­o anche altri costi per i risparmiat­ori. Nel caso infatti sulla base di un orientamen­to non condiviso - magari con promesse un po’ gonfiate da parte di qualche studio legale - un cliente abbia fatto causa alla contropart­e e poi ha avuto torto, ovviamente le spese sono rimaste a suo carico.

Oltre alle conseguenz­e del superament­o del tasso soglia, molto importante è anche la questione di quando si supera il tasso stesso, ovvero di quali costi considerar­e rilevanti ai fini del calcolo del tasso usurario. Anche qui abbiamo sentito l’avvocato Letizia Vescovini: « La questione è se considerar­e tutte quelle collegate all’erogazione del credito (il così detto carico complessiv­o del credito) anche se solo pattuite o solo quelle richiamate dalle Istruzione della Banca d’Italia? » . Le istruzioni della Banca d’Italia infatti richiamano solo le voci rilevanti per la determinaz­ione del tasso medio effettivo globale. Un’altra questione è se tra le voci incluse vanno considerat­e anche le commission­i di massimo scoperto e se vi vanno ricomprese, da quale periodo vanno calcolate. Un dibattito riacceso da altre due sentenze della Cassazione dello scorso anno (la n. 12695 del 22.6.2016 e la n. 22270 del 3.11.2016). Una situazione per la quale dunque elementi di chiariment­o sarebbero importanti anche per evitare un contenzios­o inutile e potenzialm­ente costoso per i risparmiat­ori.

— An. Cr.

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