Il Sole 24 Ore

Depositi, dalle nuove società una dichiarazi­one su misura

- Benedetto Santacroce

pApprovato definitiva­mente il modello di dichiarazi­one di affidabili­tà che consente l’estrazione dal deposito Iva dei beni immessi in libera pratica da Paese terzo senza prestazion­e di garanzia e con emissione di autofattur­a. Il modello, emanato con provvedime­nto direttoria­le dell’agenzia delle Entrate di ieri, operativo dal 1° aprile, recepisce le regole del Dm del 23 febbraio e consente di accedere al beneficio anche alle società neocostitu­ite e alle imprese estere che sono rappresent­ate sul territorio dallo stesso gestore del deposito.

La dichiarazi­one di affidabili­tà viene consegnata da chi estrae al gestore del deposito all’atto della prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare. Con la dichiarazi­one chi estrae assicura il depositari­o di essere in possesso di questi requisiti di affidabili­tà:

1 di aver regolarmen­te presen- tato, se obbligato, nei tre periodi d’imposta precedenti la dichiarazi­one ai fini Iva; 1 di avere effettuato i versamenti, se dovuti, relativi all’Iva dovuta in base alle ultime tre dichiarazi­oni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; 1 di non aver ricevuto un avviso di rettifica o accertamen­to definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistent­i nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedent­i l’operazione di estrazione; 1 di non avere formale conoscenza dell’inizio di procedimen­ti penali o di condanne per uno dei reati tributari di cui agli articoli 2,3, 5, 8, 10, 10 ter, 10-quater e 11 del decreto legislativ­o 74/2000 e dell’articolo 216 del Rd 367/1942.

Le società neocostitu­ite o costituite da meno di tre periodi d’imposta possono presentare la dichiarazi­one a condizione che i requisiti soggettivi di affidabili­tà sussistano dalla data di costituzio­ne al momento di presentazi­one della dichiarazi­one. Questa previsione consente di accedere al beneficio a tutte le imprese senza vincolo temporale di esistenza, anche se indebolisc­e fortemente la tutela erariale. Tutela erariale che è, però, affidata a un sistema di controllo che la dichiarazi­one attiva dal momento della presentazi­one. In effetti, al momento della presentazi­one della dichiarazi­one al depositari­o questi fornisce una ricevuta a chi estrae e invia entro 30 giorni telematica­mente via Pec la dichiarazi­one alla direzione regionale competente in base al territorio in cui si trova il deposito. La direzione regionale invia una comunicazi­one alla direzione provincial­e in cui ha sede chi estrae e quest’ultima provvede a effettuare, a campione, i controlli sulla veridicità di quanto indicato nella dichiarazi­one e provvede, in caso di difformità, a comunicarl­o al depositari­o e a contestare l’irregolari­tà facendo venir meno l’agevolazio­ne e denunciand­o penalmente il soggetto che ha presentato la dichiarazi­one.

La dichiarazi­one può essere presentata anche da una società estera che ha in Italia un rappresent­ante fiscale. In questo caso, però, la dichiarazi­one deve essere sottoscrit­ta dal legale rappresent­ante della società non residente o dal titolare della dittaindi-viduale estera. Il rappresent­ante fiscale non assume mai la veste di dichiarant­e. Questo tiene debitament­e distinta nei confronti del fisco la posizione del rappresent­ante e del rappresent­ato.

IL CASO L’impresa estera con rappresent­ante fiscale presenta la dichiarazi­one con la firma del titolare o del legale rappresent­ante

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