Depositi, dalle nuove società una dichiarazione su misura
pApprovato definitivamente il modello di dichiarazione di affidabilità che consente l’estrazione dal deposito Iva dei beni immessi in libera pratica da Paese terzo senza prestazione di garanzia e con emissione di autofattura. Il modello, emanato con provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate di ieri, operativo dal 1° aprile, recepisce le regole del Dm del 23 febbraio e consente di accedere al beneficio anche alle società neocostituite e alle imprese estere che sono rappresentate sul territorio dallo stesso gestore del deposito.
La dichiarazione di affidabilità viene consegnata da chi estrae al gestore del deposito all’atto della prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare. Con la dichiarazione chi estrae assicura il depositario di essere in possesso di questi requisiti di affidabilità:
1 di aver regolarmente presen- tato, se obbligato, nei tre periodi d’imposta precedenti la dichiarazione ai fini Iva; 1 di avere effettuato i versamenti, se dovuti, relativi all’Iva dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; 1 di non aver ricevuto un avviso di rettifica o accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione; 1 di non avere formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne per uno dei reati tributari di cui agli articoli 2,3, 5, 8, 10, 10 ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 74/2000 e dell’articolo 216 del Rd 367/1942.
Le società neocostituite o costituite da meno di tre periodi d’imposta possono presentare la dichiarazione a condizione che i requisiti soggettivi di affidabilità sussistano dalla data di costituzione al momento di presentazione della dichiarazione. Questa previsione consente di accedere al beneficio a tutte le imprese senza vincolo temporale di esistenza, anche se indebolisce fortemente la tutela erariale. Tutela erariale che è, però, affidata a un sistema di controllo che la dichiarazione attiva dal momento della presentazione. In effetti, al momento della presentazione della dichiarazione al depositario questi fornisce una ricevuta a chi estrae e invia entro 30 giorni telematicamente via Pec la dichiarazione alla direzione regionale competente in base al territorio in cui si trova il deposito. La direzione regionale invia una comunicazione alla direzione provinciale in cui ha sede chi estrae e quest’ultima provvede a effettuare, a campione, i controlli sulla veridicità di quanto indicato nella dichiarazione e provvede, in caso di difformità, a comunicarlo al depositario e a contestare l’irregolarità facendo venir meno l’agevolazione e denunciando penalmente il soggetto che ha presentato la dichiarazione.
La dichiarazione può essere presentata anche da una società estera che ha in Italia un rappresentante fiscale. In questo caso, però, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società non residente o dal titolare della dittaindi-viduale estera. Il rappresentante fiscale non assume mai la veste di dichiarante. Questo tiene debitamente distinta nei confronti del fisco la posizione del rappresentante e del rappresentato.
IL CASO L’impresa estera con rappresentante fiscale presenta la dichiarazione con la firma del titolare o del legale rappresentante