Il Sole 24 Ore

Niente spesometro annuale per la Pa

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

pA nche per quest’anno le operazioni sotto soglia effettuate dai commercian­ti al dettaglio e dai tour operator sfuggono allo spesometro, mentre le amministra­zioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate senza eccezioni. Gli operatori possono inoltre decidere di non inviare i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria (Sts) e quelli relativi alle operazioni intercorse con soggetti black list.

Con il comunicato stampa di ieri l’agenzia delle Entrate annuncia il provvedime­nto che, anche in relazione al 2016, comporterà diverse semplifica­zioni in fase di compilazio­ne dello spesometro.

La previsione più attesa, se non altro per la numerosità dei soggetti coinvolti, è quella relativa ai commercian­ti al minuto, o, più in generale, ai soggetti indicati all’articolo 22 del Dpr 633/1972, che prevede l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, salvo in ca- so di richiesta da parte del cliente: non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva.

L’ esonero appare senza eccezioni, propriocom­e“tra mandato” dal provvedime­nto 94908/2013. Questo significa che l’obbligo di comunicazi­one viene meno anche quando le fatture (sotto soglia) sono state annotate nel relativo registro. Infatti, il provvedime­nto 94908/2013 aveva stabilito, da una parte, che l’emissione della fattura, in sostituzio­ne di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazi­one e, dall’altra che, per gli anni 2012 e 2013, i sog- getti all’articolo 22 del decreto Iva potevano comunicare le (sole) operazioni attive sopra soglia. I successivi provvedime­nti 44922/2015 e 49798/2016 hanno poi riproposto le medesime agevolazio­ni in relazione al 2014 e al 2015. Il comunicato stampa di ieri, annunciand­o che «anche per quest’anno» non vanno comunicate le operazioni attive che non superano la soglia fa quindi presagire la riproposiz­ione, in perfetta continuità, dell’esonero “indistinto” previsto già nel 2013.

Discorso analogo vale per i soggetti che applicano l’articolo 74- ter del Dpr633/ 1972 ( tour operator), con la differenza che la soglia da considerar­e è pari a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

L’Agenzia conferma inoltre che i contribuen­ti che hanno già trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi profession­ali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici sanitari, non sono tenuti a ripeterne la trasmissio­ne mediante lo spesometro. Tuttavia, qualora dovesse risultare più agevole, possono includerli nella comunicazi­one.

Ai contribuen­ti è lasciata un’ulteriore facoltà: quella di decidere se comunicare, o meno, le operazioni del 2016 con contropart­e black list.

Il Dl 193/2016, a fronte dell’introduzio­ne della comunicazi­one dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazio­ni periodiche Iva, ha previsto la soppressio­ne di diversi adempiment­i, tra cui, appunto la comunicazi­one delle operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Tuttavia, con riferiment­o alle operazioni con soggetti black list, la soppressio­ne è stata fatta retroagire al 2016. Pertanto, dal 2016 non devono più essere incluse nella comunicazi­one polivalent­e ma, qualora sia più agevole per il contribuen­te continuare a trasmetter­le, è possibile inserirle nel quadro BL o, in alternativ­a, nei quadri FN e SE.

Il via libera è giunto anche per le amministra­zioni pubbliche e quelle autonome. Pertanto, anche in relazione al 2016, queste ultime non sono tenute all’adempiment­o.

GLI ALTRI CHIARIMENT­I Esenzione per i tour operator fino a 3.600 euro Iva inclusa Stop al doppio invio per chi ha già comunicato i dati al Sistema tessera sanitaria

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