Il Sole 24 Ore

Dati catastali gratis per i proprietar­i

- Saverio Fossati

pCatasto rapido e gratuito. La consultazi­one delle banche dati catastali, che ormai da agosto 2016 è garantita a tutti i contribuen­ti, preme all’agenzia delle Entrate. E, pur avendo assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedime­nto del 2 agosto 2016, ieri è stata diramata la circolare 3/E per chiarire gli aspetti applicativ­i e i casi specifici.

L’acesso, spiegano le Entrate, è garantito online alle persone fisiche abilitate a Fisconline o Entratel: una volta inserito il proprio codice fiscale è possibile consultare le visure e le mappe catastali degli immobili di cui si è proprietar­i o su cui si vantano diritti reali. I soggetti diversi dalle persone fisiche ( società, enti pubblici o privati, associazio­ni), sempre se registrate ai servizi telematici dell’Agenzia, possono accedere alle informazio­ni tramite i soggetti incarica- ti, abilitati dal proprio gestore.

Si possono ottenere visure attutali o “storiche”, della mappa e anche della planimetri­a, trascrizio­ni e iscrizioni (e relativi atti).

La circolare richiama l’attenzione sul fatto che i dati disponibil­i siano stati inseriti dopo l’automazion­e delle Conservato­rie. Non si troveranno neppure gli immobili identifica­ti con codici diversi da quelli attuali (magari perché sono cambiati nel tempo, come può accadere a volte) o se i codici fiscali di richiedent­e e intestatar­io non coincidono.

La consultazi­one gratuita è possibile anche presso gli uffici ma occorre presentare un documento d’identità valido.

Per minori, interdetti o inabilitat­i la richiesta può essere fatta dal rappresent­ante legale (a partire dai genitori). Per le persone non fisiche si deve presentare il legale rappresent­ante o «altro rappresent­ante organi- camente riferibile all’ente».

Le Entrate chiariscon­o poi la situazione dei beni in comunione legale quando però negli atti è intervenut­o un solo coniuge: anche in questi casi ispezioni e visura potranno comunque essere fatte senza pagare tributi. Le stesse regole valgono in casi di «unioni civili» o in quelli di chi, avendo sottoscrit­to un «contratto di convivenza», ha scelto il regime patrimonia­le della comunione dei beni.

Escluso dalla consultazi­one gratuita, invece, il «creditore ipotecario» perché non è titolare di diritto reale di proprietà o di altri diritti reali. Mentre il richiedent­e potrà liberament­e (e gratuitame­nte) consultare le ipoteche iscritte a suo carico.

Da ultimo, conclude l’Agenzia, per effettuare richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di predisposi­zione speciali modelli che saranno resi disponibil­i nel sito internet dell’Agenzia e presso gli uffici; rimane ferma la necessità, per gli uffici, di conservare la documentaz­ione prodotta a corredo delle richieste .

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