Estinzione più leggera
A Busto Arsizio il giudice condanna la banca inglese a restituire 14mila euro
Siccome il contratto stipulato con Barclays era un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero ( Chf) e non – come riteneva la banca inglese – un prestito ipotecario in valuta ( sempre in Chf), il capitale dovrà essere restituito in euro senza la conversione in franchi ( più gravosa per il cliente che voleva estinguere anticipatamente il mutuo). È quanto ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio che, con la sentenza 375 del 10 marzo scorso, sancisce un ulteriore tassello a favore di quei clienti di Barclays ( condannata dai giudici lombardi a restituire circa 14mila euro a uno dei clienti) che da un paio di anni a questa parte “scoprono” brutte sorprese in caso volessero estinguere anticipatamente il mutuo. Ma facciamo un passo indietro nel tempo.
la vicenda barclays
Dal 2003 al 2009 Woolwich Bank ( poi incorporata in Barclays) e Barclays ( che sta uscendo dal mercato creditizio italiano) hanno commercializzato mutui in euro ma con doppia indicizzazione al tasso ( Libor Chf) e al cambio ( Chf\ Euro). In caso d’estinzione anticipata, la banca (in forza dell’articolo 7 del contratto di mutuo) chiede ai propri clienti una somma – spesso sostanziosa – a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata sulla base della conversione del capitale residuo ( indicato però spesso nella clausola con la non trasparente dicitura « capitale restituito » ) in franchi, in base al tasso di cambio contrattualmente previsto e della successiva riconversione in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata. Il 15 gennaio 2015, poi, il “colpo di grazia” per chi aveva stipulato questi mutui: la Banca nazionale svizzera abbandona la soglia minima di cambio ( 1,20 franchi per 1 euro in vigore dal 2011) che fa lievitare notevolmente i costi per chi volesse estinguere anticipatamente i mutui.
la giurisprudenza
L’Arbitro bancario finanziario (Abf) – già dal 2010 – ha spesso ritenuto nulla la clausola d’estinzione, per mancata indicazione dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo. Nel 2015 un’ordinanza del Tribunale di Milano ha osservato che la clausola sarebbe vessatoria perché poco chiara, salvo però rigettare la domanda dell’associazione dei consumatori per motivi processuali (si veda «Plus24» del 16 gennaio 2016). Questa posizione è stata di recente ripresa dal Tribunale di Roma (si veda «Plus24» del 4 febbraio scorso) che, con ordinanza del 3 gennaio scorso, ha ribadito che la clausola non è chiara e trasparente e quindi è nulla perché vessatoria.
il provvedimento bustese
La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Barclays a restituire 14mila euro, chiesti come rivalutazione monetaria a uno dei due mutuatari (assistiti dall’avvocato Danilo Bertinelli) che aveva ottenuto l’estinzione anticipata del mutuo. Benché Barclays abbia sostenuto che, trattandosi di un mutuo in valuta, la rivalutazione monetaria in fase d’estinzione anticipata fosse dovuta, il Tribunale – sulla base di un’attenta analisi tecnico- giuridica dei contratti da parte del Consulente tecnico d’ufficio ( Ctu) – ha ritenuto trattarsi di semplici mutui in euro con indicizzazione al cambio della sola parte remunerativa del mutuo ( gli interessi) e non del capitale che – in fase d’estinzione – doveva quindi essere restituito in euro senza conversione in franchi.
le opzioni per i mutuatari
Questa sentenza che condanna Barclays costituisce la soluzione definitiva del problema su questi particolari mutui? «No – rispondono da Alma Iura, centro per la formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona –, perché la sentenza bustese ha evidenziato che le clausole d’estinzione anticipata dei mutui Barclays – e più in generale i testi di questi contratti – possono differire tra loro, come sembrano differire quelli oggetto dell’ordinanza milanese e della sentenza bustese. È necessario – consigliano da Alma Iura – analizzare il contratto “giurimetricamente”, cioè analizzandolo congiuntamente dal punto di vista sia tecnico-finanziario sia giuridico, per poi trarre le dovute conclusioni».
la posizione di barclays
«Sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 10 marzo 2017 - fanno sapere da Barclays - facciamo presente che il Tribunale non ha dichiarato la nullità dell’articolo 7 del contratto di mutuo relativo all’estinzione anticipata ma ne ha invece confermato la validità, fornendone tuttavia un’interpretazione non condivisa dalla banca. Il Tribunale - continuano dall’istituto di credito - ha inoltre riconosciuto la correttezza del meccanismo di indicizzazione del mutuo al franco svizzero e la correttezza dell’operato di Barclays durante l’ammortamento del mutuo, respingendo integralmente, altresì, le domande di uno degli attori. Va infine precisato che i contratti di mutuo esaminati dal Tribunale di Busto Arsizio sono fattispecie distinte dalla maggioranza dei contratti di questo tipo, commercializzati da Barclays e ciò è stato messo ben in evidenza dallo stesso Tribunale nella sentenza. Questo provvedimento, quindi, non rappresenta un precedente che possa ritenersi applicabile agli altri contratti indicizzati al franco svizzero commercializzati dalla banca. Barclays - concludono dall’istituto anglosassone - ribadisce la piena conformità alle leggi vigenti e la validità e l’efficacia del mutuo indicizzato al franco svizzero e preannuncia che questa sentenza verrà impugnata nelle parti non condivisibili, pur confermando la propria disponibilità al dialogo con i clienti e a fornire soluzioni concrete a coloro che ne facciano formale richiesta».