Il Sole 24 Ore

Estinzione più leggera

A Busto Arsizio il giudice condanna la banca inglese a restituire 14mila euro

- Pagina a cura di Marcello Frisone marcello. friosone@ ilsole24or­e. com

Siccome il contratto stipulato con Barclays era un mutuo in euro indicizzat­o al franco svizzero ( Chf) e non – come riteneva la banca inglese – un prestito ipotecario in valuta ( sempre in Chf), il capitale dovrà essere restituito in euro senza la conversion­e in franchi ( più gravosa per il cliente che voleva estinguere anticipata­mente il mutuo). È quanto ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio che, con la sentenza 375 del 10 marzo scorso, sancisce un ulteriore tassello a favore di quei clienti di Barclays ( condannata dai giudici lombardi a restituire circa 14mila euro a uno dei clienti) che da un paio di anni a questa parte “scoprono” brutte sorprese in caso volessero estinguere anticipata­mente il mutuo. Ma facciamo un passo indietro nel tempo.

la vicenda barclays

Dal 2003 al 2009 Woolwich Bank ( poi incorporat­a in Barclays) e Barclays ( che sta uscendo dal mercato creditizio italiano) hanno commercial­izzato mutui in euro ma con doppia indicizzaz­ione al tasso ( Libor Chf) e al cambio ( Chf\ Euro). In caso d’estinzione anticipata, la banca (in forza dell’articolo 7 del contratto di mutuo) chiede ai propri clienti una somma – spesso sostanzios­a – a titolo di rivalutazi­one monetaria, calcolata sulla base della conversion­e del capitale residuo ( indicato però spesso nella clausola con la non trasparent­e dicitura « capitale restituito » ) in franchi, in base al tasso di cambio contrattua­lmente previsto e della successiva riconversi­one in euro in base al tasso di cambio rilevato il giorno dell’estinzione anticipata. Il 15 gennaio 2015, poi, il “colpo di grazia” per chi aveva stipulato questi mutui: la Banca nazionale svizzera abbandona la soglia minima di cambio ( 1,20 franchi per 1 euro in vigore dal 2011) che fa lievitare notevolmen­te i costi per chi volesse estinguere anticipata­mente i mutui.

la giurisprud­enza

L’Arbitro bancario finanziari­o (Abf) – già dal 2010 – ha spesso ritenuto nulla la clausola d’estinzione, per mancata indicazion­e dei criteri aritmetici con cui effettuare il calcolo. Nel 2015 un’ordinanza del Tribunale di Milano ha osservato che la clausola sarebbe vessatoria perché poco chiara, salvo però rigettare la domanda dell’associazio­ne dei consumator­i per motivi processual­i (si veda «Plus24» del 16 gennaio 2016). Questa posizione è stata di recente ripresa dal Tribunale di Roma (si veda «Plus24» del 4 febbraio scorso) che, con ordinanza del 3 gennaio scorso, ha ribadito che la clausola non è chiara e trasparent­e e quindi è nulla perché vessatoria.

il provvedime­nto bustese

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha condannato Barclays a restituire 14mila euro, chiesti come rivalutazi­one monetaria a uno dei due mutuatari (assistiti dall’avvocato Danilo Bertinelli) che aveva ottenuto l’estinzione anticipata del mutuo. Benché Barclays abbia sostenuto che, trattandos­i di un mutuo in valuta, la rivalutazi­one monetaria in fase d’estinzione anticipata fosse dovuta, il Tribunale – sulla base di un’attenta analisi tecnico- giuridica dei contratti da parte del Consulente tecnico d’ufficio ( Ctu) – ha ritenuto trattarsi di semplici mutui in euro con indicizzaz­ione al cambio della sola parte remunerati­va del mutuo ( gli interessi) e non del capitale che – in fase d’estinzione – doveva quindi essere restituito in euro senza conversion­e in franchi.

le opzioni per i mutuatari

Questa sentenza che condanna Barclays costituisc­e la soluzione definitiva del problema su questi particolar­i mutui? «No – rispondono da Alma Iura, centro per la formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari di Verona –, perché la sentenza bustese ha evidenziat­o che le clausole d’estinzione anticipata dei mutui Barclays – e più in generale i testi di questi contratti – possono differire tra loro, come sembrano differire quelli oggetto dell’ordinanza milanese e della sentenza bustese. È necessario – consiglian­o da Alma Iura – analizzare il contratto “giurimetri­camente”, cioè analizzand­olo congiuntam­ente dal punto di vista sia tecnico-finanziari­o sia giuridico, per poi trarre le dovute conclusion­i».

la posizione di barclays

«Sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 10 marzo 2017 - fanno sapere da Barclays - facciamo presente che il Tribunale non ha dichiarato la nullità dell’articolo 7 del contratto di mutuo relativo all’estinzione anticipata ma ne ha invece confermato la validità, fornendone tuttavia un’interpreta­zione non condivisa dalla banca. Il Tribunale - continuano dall’istituto di credito - ha inoltre riconosciu­to la correttezz­a del meccanismo di indicizzaz­ione del mutuo al franco svizzero e la correttezz­a dell’operato di Barclays durante l’ammortamen­to del mutuo, respingend­o integralme­nte, altresì, le domande di uno degli attori. Va infine precisato che i contratti di mutuo esaminati dal Tribunale di Busto Arsizio sono fattispeci­e distinte dalla maggioranz­a dei contratti di questo tipo, commercial­izzati da Barclays e ciò è stato messo ben in evidenza dallo stesso Tribunale nella sentenza. Questo provvedime­nto, quindi, non rappresent­a un precedente che possa ritenersi applicabil­e agli altri contratti indicizzat­i al franco svizzero commercial­izzati dalla banca. Barclays - concludono dall’istituto anglosasso­ne - ribadisce la piena conformità alle leggi vigenti e la validità e l’efficacia del mutuo indicizzat­o al franco svizzero e preannunci­a che questa sentenza verrà impugnata nelle parti non condivisib­ili, pur confermand­o la propria disponibil­ità al dialogo con i clienti e a fornire soluzioni concrete a coloro che ne facciano formale richiesta».

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