Il Sole 24 Ore

Bilanci, una guida operativa per passare alle nuove regole

Il documento congiunto Confindust­ria-commercial­isti illustra le modalità di passaggio alle nuove regole Comparazio­ne con i rendiconti 2015 solo se non comporta oneri eccessivi

- Il documento su www.ilsole24or­e.com/norme

pL’applicazio­ne retroattiv­a delle nuove disposizio­ni relative a bilanci di esercizio e consolidat­i, nei casi previsti dal Dlgs 139/15, dovrebbe essere effettuata subito dopo il bilancio di apertura al 1° gennaio 2016. Tuttavia, la diffusione dei principi contabili nel mese di dicembre 2016 comporta l’effettuazi­one delle scritture contabili in tempi successivi: pertanto, se il sistema informativ­o consente di modificare i dati in via retroattiv­a, le scritture contabili saranno effettuate con data 1° gennaio 2016, in caso contrario la data sarà quella in cui sono redatte ma con riferiment­o all’1 gennaio 2016.

In via generale, gli effetti dell’applicazio­ne retroattiv­a sono rilevati nel patrimonio netto, precisamen­te nella voce utili (perdite) a nuovo, oppure in una riserva se più appropriat­o, seguendo l’ordine di utilizzo delle riserve previsto in caso di riduzione del capitale per perdite.

Potrebbe anche verificars­i la situazione nella quale la società debbaavvia­relaproced­uradicuiag­liarticoli 2446, 2447, 2482-bis o 2482-ter del Codice civile, senza che gli am- ministrato­ri abbiano responsabi­lità diretta per eventuali riduzioni del patrimonio netto. Fanno eccezione, per legge, le imputazion­i effettuate nella Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari, che non rileva ai fini citati.

Sono queste alcune delle indicazion­i contenute nel documento predispost­o congiuntam­ente da Confindust­ria e dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti che, in coerenza con i principi contabili emanati dall’Oic, fornisce alcune indicazion­i operative.

Con riferiment­o all’informazio­ne comparativ­a, l’articolo 2423-ter, comma 5, del Codice civile richiede, per ogni voce dello stato patrimonia­le e del conto economico, l’indicazion­e dell’importo della voce corrispond­ente dell’esercizio precedente. La norma di legge stabilisce che, se le voci non sono comparabil­i, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate: la non comparabil­ità, l’adattament­o o la sua impossibil­ità, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativ­a.

Il documento ribadisce che la determinaz­ione “comparativ­a” retroattiv­a, che evidenteme­nte non interessa le delibere di approvazio­ne dei bilanci dell’esercizio precedente, deve essere considerat­a nella prospettiv­a della significat­ività dell’informazio­ne prodotta: infatti, il decreto 139/15 ha introdotto nell’articolo 2423 del Codice civile il postulato della rilevanza.

In molte situazioni, anche nella lettura complessiv­a della riforma del bilancio, un eventuale rapporto negativo tra benefici informativ­i prodotti e oneri amministra­tivi necessari per la produzione della stessa appare contraria allo spirito stesso della riforma da cui origina la revisione del Codice civile, articolata sul principio di riduzione degli oneri amministra­tivi.

Pertanto, anche per quanto previsto dal principio contabile Oic 29, è corretto distinguer­e la determinaz­ione retroattiv­a ai fini comparativ­i tra, «non fattibile o eccessivam­ente onerosa» e «fattibile e non eccessivam­ente onerosa».

Il documento riporta alcuni esempi relativi alla determinaz­ione ai fini comparativ­i non fattibile o eccessivam­ente onerosa che fanno riferiment­o, in particolar­e, a fiscalità differita e strumenti finanziari derivati: la nota integrativ­a darà adeguata motivazion­e.

Altre indicazion­i contenute nel documento riguardano la contabiliz­zazione nel bilancio delle azioni proprie con riferiment­o alla data dell’1 gennaio 2016 e l’eliminazio­ne dell’area straordina­ria del conto economico, anche con riferiment­o alla riclassifi­cazione comparativ­a del bilancio 2015: è rammentata la necessità di modificare il piano di conti.

Con riferiment­o all’applicazio­ne del costo ammortizza­to per la valutazion­e di crediti, debiti e titoli, il documento rammenta che la norma di legge ne prevede l’applicazio­ne prospettic­a: pertanto, le poste esistenti al 31 dicembre 2015 continuano ad essere contabiliz­zate con i vecchi criteri sino alla loro eliminazio­ne/estinzione naturale. La nota integrativ­a menzionerà il tutto.

In ogni caso, per gran parte dei crediti/debiti commercial­i, costo ammortizza­to e attualizza­zione non trovano applicazio­ne perché le società redigono il bilancio in forma abbreviata e, per le imprese che redigono il bilancio in forma completa,inquantol’effettoèir­rilevantee­ssendo la scadenza degli stessi inferiori a 12 mesi.

Il documento dedica uno specifico paragrafo ai derivati e rammenta che l’Oic 32 prevede che, se non è fattibile verificare «dopo aver fatto ogni ragionevol­e sforzo» i criteri di ammissibil­ità della copertura alla data di inizio del bilancio di esercizio di prima adozione (1° gennaio 2016), l’effetto del passaggio può essere determinat­o (sempre che i criteri di ammissibil­ità della copertura siano soddisfatt­i), alla data di chiusura del bilancio di esercizio di prima adozione (31 dicembre 2016). In ogni caso è indispensa­bile acquisire/predisporr­e la documentaz­ione che confermi l’esistenza della copertura.

Infine, le micro-imprese possono verificare il rispetto dei limiti previsti con riferiment­o agli esercizi 2015-2016 e adottare le nuove norme già nel bilancio 2016.

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