Il Sole 24 Ore

Il bonus cambia il prezzo della casa

Lo sconto fiscale passa all’acquirente e quindi va incluso nel valore finale dell’immobile

- Cristiano Dell’Oste

a L’anno scorso 8,2 milioni di contribuen­ti hanno usato la detrazione sul recupero edilizio nella dichiarazi­one dei redditi. Basta questa cifra, ricavata dalle statistich­e delle Finanze, a spiegare perché è importante sapere cosa succede quando si acquista una casa ristruttur­ata. La possibilit­à di imbattersi in un venditore che sta sfruttando i bonus sui lavori è tutt’altro che remota. E il destino della detrazione andrebbe affrontato in anticipo per evitare brutte sorprese o discussion­i.

La regola è dettata dall’articolo 16-bis del Tuir, norma-base della detrazione del 36% (maggiorata al 50% fino a fine 2017). Al comma 8 si dice che in caso di vendita dell’unità immobiliar­e «la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliar­e».

In generale, il fatto che il bonus segua la casa pone il venditore in una posizione di debolezza negoziale, perché deve esplicitar­e la presenza di un rimborso fiscale che la legge – in assenza di accordi diversi – attribuisc­e al compratore. E questo potrebbe dare agli acquirenti più attenti una leva da azionare nella trattativa, reclamando ad esempio una riduzione del prezzo. Il venditore, comunque, non è tenuto a specificar­e gli importi in ballo, né il numero di rate rimaste.

le rate trasferite Vediamo le cifre in gioco con un esempio, partendo da un appartamen­to di 90 metri quadrati a Milano, in zona Città studi-Gorini, per il quale Tecnocasa rileva un prezzo di 3mila euro al metro quadrato, 270mila in totale. Immaginiam­o che il proprietar­io abbia speso 50mila euro per ristruttur­arlo nell’autunno del 2012. La detrazione, pari al 50%, vale in tutto 25mila euro, da dividere in dieci rate annuali da 2.500 euro a partire dalla dichiarazi­one dei redditi presentata nel 2013.

Se la casa viene venduta quest’anno, il venditore avrà fatto in tempo a sfruttare cinque rate (dal 2013 al 2017). Le altre cinque, per una detrazione totale di 12.500 euro, sono quelle rispetto alle quali si può “trattare”, e valgono – di fatto – il 4,6% del prezzo. Se pensiamo che lo sconto medio rilevato da Nomisma sul mercato milanese è il 12%, si capisce bene quanto possa pesare la variabile dei bonus. Naturalmen­te, è decisivo che il compratore abbia “capienza fiscale”, cioè un reddito abbastanza alto da generare un’Irpef maggiore dei bonus fiscali.

Attenzione: ai fini del passaggio, la data del rogito è ininfluent­e. Anche se l’alloggio venisse venduto il 30 dicembre 2017, in assenza di accordi specifici, la detrazione relativa al 2017 (e agli anni successivi) passerebbe all’acquirente, che la potrebbe usare dal modello Redditi Pf o 730 presentato nel 2018.

i lavori Le detrazioni trasferibi­li riguardano gli interventi agevolati dal 36-50% che il proprietar­io può eseguire nelle singole unità abitative (il comma 8 richiama le opere indicate al comma 1 dello stesso articolo 16-bis del Tuir): dalla manutenzio­ne straordina­ria, (come lo spostament­o di una parete), fino alle opere per la prevenzion­e di atti illeciti (come l’installazi­one di inferriate), la costruzion­e di box auto pertinenzi­ali e la bonifica dell’amianto.

La legge cita la vendita dell’unità «sulla quale sono stati realizzati gli interventi», ma nella lista dei lavori ammessi sono compresi gli interventi sulle parti comuni (alla lettera a) del comma 1). Si deve ritenere, quindi, che chi compra un appartamen­to – salvo diverso accordo con il venditore – acquisisca anche le rate residue della detrazione per lavori condominia­li. In questo caso, sarà l’amministra­tore di condominio a dover dare al compratore una copia della certificaz­ione per i lavori che aveva rilasciato a suo tempo al venditore.

In virtù del rimando generale al 36%, tutte le regole viste fin qui si applicano anche alla detrazione sulla riqualific­azione energetica del 55%, ora al 65%, aumentabil­e fino al 75% per lavori ad alta efficienza (circolare 19/E, par. 1.7). Non si trasferisc­e, invece, il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodom­estici abbinato ai lavori. Le Entrate l’hanno detto rispondend­o a un quesito che riguardava il decesso del beneficiar­io e il trasferime­nto dell’immobile mortis causa (circolare 17/E/2015, par. 4.6) . Secondo l’Ance, però, la motivazion­e vale anche per la cessione per atto tra vivi: il motivo per cui il bonus mobili non si trasferisc­e, infatti, è che l’articolo 16-bis riguarda solo le agevolazio­ni per il recupero edilizio e la riqualific­azione energetica degli edifici.

Con l’accordo tra le parti riportato nell’atto notarile si può però stabilire che le detrazioni rimangano al venditore

le cessioni L’espression­e «vendita» non va presa alla lettera. Il trasferime­nto dei bonus si applica a tutte le ipotesi di cessione, comprese quindi le permute e le donazioni (circolare 57/1998 delle Finanze). Se invece viene venduta solo una quota della proprietà, o la nuda proprietà, la detrazione resta al venditore (circolare 24/E/2004), a meno che la quota ceduta non ricomponga la piena proprietà in capo all’acquirente: in quest’ultimo caso l’operazione è assimilata alla cessione vera e propria.

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