Tutti i documenti vanno consegnati a chi compra
a Anche se la legge parla di «accordo», il fisco vuole che l’intesa sulle rate residue di detrazione sia scritta nel rogito. Lo si comprende dalla circolare 19/E/2012 (par. 1.8) e dalla guida «Ristrutturazioni edilizie» dell’Agenzia, che richiede «specifiche indicazioni nell’atto di compravendita». Così, ad esempio, se ci fosse un accordo nel compromesso che per una svista non viene “ripetuto” nel rogito, la detrazione passerebbe al compratore.
Né la normativa, né l’Agenzia richiedono formule particolari, sarà quindi il notaio a valutare la dicitura più appropriata.
L’eventuale intesa tra le parti ha anche delle ricadute a livello documentale. Infatti, quando il bonus transita all’acquirente, il venditore è tenuto a consegnargli le ricevute dei bonifici, le fatture, gli eventuali titoli abilitativi e gli altri documenti che dovranno essere mostrati alle Entrate in caso di controllo, come ad esempio gli allegati tra- messi all’Enea per gli interventi agevolati dall’ecobonus.
Si tratta di un punto molto delicato: è evidente che il venditore potrebbe non aver voglia di collaborare, se non conosce la legge e dopo il rogito si accorge di aver perso la detrazione. E a quel punto l’acquirente dovrebbe iniziare una discussione e forse un contenzioso in sede civile. Ragion per cui è bene pattuire la consegna dei documenti al rogito.
Un altro punto delicato è la possibilità di rettificare in seguito l’atto d’acquisto con l’intervento del notaio: operazione teoricamente fattibile con l’ok dell’acquirente, perché dopotutto cambia solo la spettanza del bonus e non vengono violati i princìpi fissati dallo Statuto del contribuente, ma sull’ammissibilità della quale non ci sono prese di posizione dell’Agenzia.