Il Sole 24 Ore

Finanziame­nti infruttife­ri a deduzione ordinaria

- Riccardo Michelutti Filippo Maisto © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

pDal 2016 le imprese, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali devono rilevare crediti e debiti in ossequio al criterio del « co

sto ammortizza­to », secondo l’articolo 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile, come modificato dal Dlgs 139/ 2015 ( fatta salva l’eccezione delle operazioni pregresse).

In applicazio­ne del criterio del costo ammortizza­to, in caso di finanziame­nto infruttife­ro erogato a una società controllat­a, la differenza tra il valore attualizza­to e il valore nominale del credito deve essere imputata dalla controllan­te ad incremento del valore della partecipaz­ione, i nvece che tra gli oneri finanziari a titolo di day one loss, mentre la controllat­a iscrive questo differenzi­ale in una riserva da apporto, invece che tra i proventi finanziari a titolo di day one profit (si veda l’ Oic 15, esempio illustrati­vo 2B). Parimenti, controllan­te e controllat­a imputano a conto economico interessi figurativi in contropart­ita dell’incremento del valore contabile del credito, con conseguent­e progressiv­o riassorbim­ento della differenza tra valore nominale e contabile del credito, lasciando invariata rispettiva­mente la partecipaz­ione e la riserva da apporto.

La relazione di accompagna­mento all’emendament­o volto a i ntrodurre la derivazion­e rafforzata per i soggetti ItaGaap presentato in sede di approvazio­ne della legge di bilancio 2017 e infine introdotto all’articolo 13-bis del Dl 244/2016 come risultante dalla legge di conversion­e 19/2017 – evidenzia che la rilevanza fiscale della contabiliz­zazione è stata i n passato “disconosci­uta” in capo ai soggetti Ias/Ifrs per ragioni di cautela legate a potenziali trattament­i asimmetric­i del fenomeno. Infatti, laddove il soggetto finanziato­re fosse stato un soggetto Ita-Gaap e il soggetto finanziato fosse stato un soggetto Ias/Ifrs, a fronte della deduzione da parte del soggetto Ias/Ifrs degli interessi passi- vi figurativi imputati a conto economico, non vi sarebbe stata in capo al finanziato­re una speculare imposizion­e di interessi attivi figurativi.

Il disconosci­mento fiscale della rappresent­azione contabile Ias/Ifrs, per quanto non esplicitat­o in documenti ufficiali di prassi, non poteva che trovare fondamento normativo nell’applicazio­ne analogica dell’articolo 5, comma 4 del Dm 8 giugno 2011, che in caso di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresent­ativi di capitale determina in capo all’emittente l’assoggetta­mento ad imposizion­e della riserva iscritta in bilancio a fronte delle assegnazio­ni di diritti di opzione che hanno gene- rato la deduzione di interessi passivi imputati a conto economico in misura superiore agli interessi cartolari. Sulla base di una applicazio­ne in via analogica di tale disposizio­ne, in principio introdotta per disciplina­re il regime fiscale delle obbligazio­ni convertibi­li o cum warrant emesse dai soggetti Ias/Ifrs, il soggetto finanziato Ias/Ifrs dovrebbe assoggetta­re a imposizion­e in ciascun periodo di imposta un provento figurativo di importo corrispond­ente agli interessi effettivi dedotti, essendo già certa fin dall’erogazione la mancata conversion­e del finanziame­nto in equity.

Ciò posto, la relazione di accompagna­mento evidenzia che a seguito dell’allineamen­to dei principi contabili nazionali ai principi Ias/Ifrs tale asimmetria è venuta meno e, pertanto, la natura patrimonia­le della riserva appostata dalla controllat­a assume ora piena rilevanza anche sul piano fiscale. Ne deriva che gli interessi effettivi imputati a conto economico dalla controllat­a dovrebbero essere deducibili nei limiti ordinari di cui all’articolo 96 del Tuir, senza che si verifichi la speculare tassazione di un componente positivo figurativo.

Occorre tuttavia tenere a mente che anche a seguito della modifica dei principi contabili nazionali l’asimmetria tra finanziato e finanziato­re sussiste ancora nell’ipotesi di finanziame­nti erogati da società controllan­ti estere, nonché da persone fisiche e micro-imprese. In tali casi, infatti, alla deduzione degli interessi figurativi in capo al soggetto finanziato Ias/Ifrs o Ita-Gaap che adotta il criterio del costo ammortizza­to, non si accompagna una speculare imposizion­e di interessi attivi figurativi in capo al finanziato­re.

Da una lettura a contrario della relazione di accompagna­mento, potrebbe ricavarsi che nei predetti casi la rappresent­azione contabile del soggetto finanziato debba continuare ad essere «disconosci­uta», con il conseguent­e concorso alla formazione del reddito del soggetto finanziato di un componente positivo figurativo e la corrispond­ente riqualific­azione ai soli fini fiscali della riserva da apporto in riserva di utili.

Tuttavia, in assenza di interventi normativi non appare plausibile differenzi­are il regime impositivo del soggetto finanziato in base all’esistenza o meno di una asimmetria rispetto al soggetto finanziato­re invocando l’articolo 5, comma 4 del Dm 8 giugno 2011. Quest’ultima, infatti, è una norma di sistema che mira a riprendere a tassazione gli interessi passivi figurativi dedotti dal soggetto emittente al momento della mancata conversion­e in equity (come se si realizzass­e in quella sede il day one profit), disinteres­sandosi di eventuali asimmetrie rispetto al regime fiscale delle contropart­i.

È pertanto opportuno che la questione sia disciplina­ta in via normativa nell’ambito dell’emanazione dei decreti di coordiname­nto e revisione del Dm 48/2009 e del Dm 8 giugno 2011 previsti dal comma 11 dell’articolo 13-bis, legge 244/2016.

IL REGIME I principi Ita Gaap eliminano le asimmetrie tra finanziato e finanziato­re e rendono rilevanti per il fisco gli interessi effettivi

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