Finanziamenti infruttiferi a deduzione ordinaria
pDal 2016 le imprese, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali devono rilevare crediti e debiti in ossequio al criterio del « co
sto ammortizzato », secondo l’articolo 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile, come modificato dal Dlgs 139/ 2015 ( fatta salva l’eccezione delle operazioni pregresse).
In applicazione del criterio del costo ammortizzato, in caso di finanziamento infruttifero erogato a una società controllata, la differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito deve essere imputata dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione, i nvece che tra gli oneri finanziari a titolo di day one loss, mentre la controllata iscrive questo differenziale in una riserva da apporto, invece che tra i proventi finanziari a titolo di day one profit (si veda l’ Oic 15, esempio illustrativo 2B). Parimenti, controllante e controllata imputano a conto economico interessi figurativi in contropartita dell’incremento del valore contabile del credito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito, lasciando invariata rispettivamente la partecipazione e la riserva da apporto.
La relazione di accompagnamento all’emendamento volto a i ntrodurre la derivazione rafforzata per i soggetti ItaGaap presentato in sede di approvazione della legge di bilancio 2017 e infine introdotto all’articolo 13-bis del Dl 244/2016 come risultante dalla legge di conversione 19/2017 – evidenzia che la rilevanza fiscale della contabilizzazione è stata i n passato “disconosciuta” in capo ai soggetti Ias/Ifrs per ragioni di cautela legate a potenziali trattamenti asimmetrici del fenomeno. Infatti, laddove il soggetto finanziatore fosse stato un soggetto Ita-Gaap e il soggetto finanziato fosse stato un soggetto Ias/Ifrs, a fronte della deduzione da parte del soggetto Ias/Ifrs degli interessi passi- vi figurativi imputati a conto economico, non vi sarebbe stata in capo al finanziatore una speculare imposizione di interessi attivi figurativi.
Il disconoscimento fiscale della rappresentazione contabile Ias/Ifrs, per quanto non esplicitato in documenti ufficiali di prassi, non poteva che trovare fondamento normativo nell’applicazione analogica dell’articolo 5, comma 4 del Dm 8 giugno 2011, che in caso di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale determina in capo all’emittente l’assoggettamento ad imposizione della riserva iscritta in bilancio a fronte delle assegnazioni di diritti di opzione che hanno gene- rato la deduzione di interessi passivi imputati a conto economico in misura superiore agli interessi cartolari. Sulla base di una applicazione in via analogica di tale disposizione, in principio introdotta per disciplinare il regime fiscale delle obbligazioni convertibili o cum warrant emesse dai soggetti Ias/Ifrs, il soggetto finanziato Ias/Ifrs dovrebbe assoggettare a imposizione in ciascun periodo di imposta un provento figurativo di importo corrispondente agli interessi effettivi dedotti, essendo già certa fin dall’erogazione la mancata conversione del finanziamento in equity.
Ciò posto, la relazione di accompagnamento evidenzia che a seguito dell’allineamento dei principi contabili nazionali ai principi Ias/Ifrs tale asimmetria è venuta meno e, pertanto, la natura patrimoniale della riserva appostata dalla controllata assume ora piena rilevanza anche sul piano fiscale. Ne deriva che gli interessi effettivi imputati a conto economico dalla controllata dovrebbero essere deducibili nei limiti ordinari di cui all’articolo 96 del Tuir, senza che si verifichi la speculare tassazione di un componente positivo figurativo.
Occorre tuttavia tenere a mente che anche a seguito della modifica dei principi contabili nazionali l’asimmetria tra finanziato e finanziatore sussiste ancora nell’ipotesi di finanziamenti erogati da società controllanti estere, nonché da persone fisiche e micro-imprese. In tali casi, infatti, alla deduzione degli interessi figurativi in capo al soggetto finanziato Ias/Ifrs o Ita-Gaap che adotta il criterio del costo ammortizzato, non si accompagna una speculare imposizione di interessi attivi figurativi in capo al finanziatore.
Da una lettura a contrario della relazione di accompagnamento, potrebbe ricavarsi che nei predetti casi la rappresentazione contabile del soggetto finanziato debba continuare ad essere «disconosciuta», con il conseguente concorso alla formazione del reddito del soggetto finanziato di un componente positivo figurativo e la corrispondente riqualificazione ai soli fini fiscali della riserva da apporto in riserva di utili.
Tuttavia, in assenza di interventi normativi non appare plausibile differenziare il regime impositivo del soggetto finanziato in base all’esistenza o meno di una asimmetria rispetto al soggetto finanziatore invocando l’articolo 5, comma 4 del Dm 8 giugno 2011. Quest’ultima, infatti, è una norma di sistema che mira a riprendere a tassazione gli interessi passivi figurativi dedotti dal soggetto emittente al momento della mancata conversione in equity (come se si realizzasse in quella sede il day one profit), disinteressandosi di eventuali asimmetrie rispetto al regime fiscale delle controparti.
È pertanto opportuno che la questione sia disciplinata in via normativa nell’ambito dell’emanazione dei decreti di coordinamento e revisione del Dm 48/2009 e del Dm 8 giugno 2011 previsti dal comma 11 dell’articolo 13-bis, legge 244/2016.
IL REGIME I principi Ita Gaap eliminano le asimmetrie tra finanziato e finanziatore e rendono rilevanti per il fisco gli interessi effettivi