Il Sole 24 Ore

Terzo settore, e-fattura semplifica­ta

Con l’opzione entro domani vantaggi sulla riduzione dei termini di accertamen­to

- Marta Saccaro © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Domani venerdì 31 marzo scade il termine per esprimere l’adesione al regime della fatturazio­ne elettronic­a tra privati per il 2017 (articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015). L’opzione riguarda anche gli enti non commercial­i con partita Iva, limitatame­nte alla comunicazi­one dei dati relativi all’attività commercial­e. Tra gli appartenen­ti al terzo settore particolar­mente interessat­i all’adesione al regime dell’e-fattura potrebbero essere i soggetti che applicano il regime forfettari­o della legge 398/1991 (associazio­ni sportive dilettanti­stiche e soggetti assimilati). Come precisato dalla circolare 1/E/2017, questi soggetti sono tenuti alla trasmissio­ne delle sole fatture emesse mentre non devono trasmetter­e i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo di registrazi­one.

La circolare ricorda poi che i chiariment­i forniti in relazione alla fatturazio­ne elettronic­a tra privati valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazi­one dei dati all’articolo 21 del Dl 78/2010, così come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016 (spesometro).

L’adempiment­o risulta quindi sostanzial­mente semplifica­to per questi soggetti. Le associazio­ni ex lege 398 potrebbero, in ogni caso, trovare convenienz­a ad optare per il regime di trasmissio­ne elettronic­a delle fatture valutando anche gli incentivi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015. Tra questi, la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamen­ti a condizione che sia garantita la tracciabil­ità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 30 euro. Per i soggetti ex lege 398 – e segnatamen­te per le associazio­ni e le società sportive dilettanti­stiche – quello della tracciabil­ità non dovrebbe essere un grosso ostacolo dal momento che, fino dal 2000, esiste già per questi soggetti una disposizio­ne (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999) che impone l’obbligo di non effettuare in contanti le movimentaz­ioni monetarie al di sopra di una determinat­a soglia ma di avvalersi di sistemi di transazion­e qualificat­i. Per le associazio­ni meglio strutturat­e si tratterebb­e sempliceme­nte di eliminare quasi del tutto i pagamenti in contanti – attualment­e è prevista solo la possibilit­à di effettuare movimentaz­ioni fino a mille euro.

Si ricorda infine che l’opzione per la trasmissio­ne elettronic­a delle fatture ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissio­ne dei dati (per il 2017 è previsto il differimen­to a venerdì 31 marzo) e per i quattro anni solari successivi ad esso. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquenni­o in quinquenni­o. Una volta esercitata l’opzione, i dati relativi alle fatture devono essere trasmessi – a regime - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (i dati del secondo trimestre vanno però trasmessi entro il 16 settembre).

La comunicazi­one relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo. Per il 2017, però con il provvedime­nto del 27 marzo scorso l’agenzia delle Entrate ha previsto l’invio semestrale dei dati (entro il 18 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio 2018 per il secondo), in linea con quanto già disposto in relazione allo spesometro.

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