Terzo settore, e-fattura semplificata
Con l’opzione entro domani vantaggi sulla riduzione dei termini di accertamento
Domani venerdì 31 marzo scade il termine per esprimere l’adesione al regime della fatturazione elettronica tra privati per il 2017 (articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015). L’opzione riguarda anche gli enti non commerciali con partita Iva, limitatamente alla comunicazione dei dati relativi all’attività commerciale. Tra gli appartenenti al terzo settore particolarmente interessati all’adesione al regime dell’e-fattura potrebbero essere i soggetti che applicano il regime forfettario della legge 398/1991 (associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati). Come precisato dalla circolare 1/E/2017, questi soggetti sono tenuti alla trasmissione delle sole fatture emesse mentre non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo di registrazione.
La circolare ricorda poi che i chiarimenti forniti in relazione alla fatturazione elettronica tra privati valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati all’articolo 21 del Dl 78/2010, così come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016 (spesometro).
L’adempimento risulta quindi sostanzialmente semplificato per questi soggetti. Le associazioni ex lege 398 potrebbero, in ogni caso, trovare convenienza ad optare per il regime di trasmissione elettronica delle fatture valutando anche gli incentivi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015. Tra questi, la riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 30 euro. Per i soggetti ex lege 398 – e segnatamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – quello della tracciabilità non dovrebbe essere un grosso ostacolo dal momento che, fino dal 2000, esiste già per questi soggetti una disposizione (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999) che impone l’obbligo di non effettuare in contanti le movimentazioni monetarie al di sopra di una determinata soglia ma di avvalersi di sistemi di transazione qualificati. Per le associazioni meglio strutturate si tratterebbe semplicemente di eliminare quasi del tutto i pagamenti in contanti – attualmente è prevista solo la possibilità di effettuare movimentazioni fino a mille euro.
Si ricorda infine che l’opzione per la trasmissione elettronica delle fatture ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati (per il 2017 è previsto il differimento a venerdì 31 marzo) e per i quattro anni solari successivi ad esso. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Una volta esercitata l’opzione, i dati relativi alle fatture devono essere trasmessi – a regime - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (i dati del secondo trimestre vanno però trasmessi entro il 16 settembre).
La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo. Per il 2017, però con il provvedimento del 27 marzo scorso l’agenzia delle Entrate ha previsto l’invio semestrale dei dati (entro il 18 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio 2018 per il secondo), in linea con quanto già disposto in relazione allo spesometro.