Per la scelta l’appeal delle agevolazioni fiscali
pEntro domani venerdì 31 marzo i contribuenti, anche alla l uce del provvedimento emanato dalle Entrate lunedì scorso, sono chiamati a valutare se esercitare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture riferite al periodo di imposta 2017 e ai quattro successivi. Si tratta di un adempimento opzionale il cui esercizio esclude l’obbligatorio invio dei dati di fatturazione previsto dall’articolo 21 del Dl 78 del 2010, così come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra 2017.
Per quanto riguarda l’invio telematico dei corrispettivi , l’opzione entro il 31 marzo è fattibile ma inefficace fino a che non ci saranno i registratori telematici.
La convenienza dell’opzione per le fatture va valutata a partire dalla digitalizzazione dell’impresa e dai benefici di natura fiscale, in questo senso appare restrittiva la lettura di Assonime (circolare 8/2017).
L’adempimento per opzione e quello obbligatorio si caratterizzano innanzitutto per l’identità dei dati informativi da trasmettere nonché per l’utilizzo del medesimo formato per veicolare le informazioni delle fatture attive e passive. Inoltre, dopo l’emanazione del provvedimento del 27 marzo anche la tempistica di trasmissione è stata definitivamente equiparata. L’obiettivo, però, che l’impresa deve perseguire è di digitalizare l’intero ciclo degli acquisti, assicurando una maggiore efficienza e celerità negli scambi commerciali. Per questi motivi qualsiasi azienda, pur non dotata di sistemi elettronici di fatturazione, sarà tenuta a strutturare in un determinato formato le informazioni da trasmettere sia opzionalmente che in via obbligata. Ciò determinerà inevitabilmente l’avvio di un circolo virtuoso dove il ricorso alla fatturazione elettronica, in formato Xml strutturato, sarà percepito come l’elemento aggregatore in grado di garantire
l’immediata disponibilità di dati, la loro estrazione ed elaborazione.
I benefici di natura fiscale che derivano dall’opzione prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127 del 2015 riguardano i termini ordinari di accertamento per Iva e imposte dirette, sebbene per queste ultime limitatamente al reddito di impresa o di lavoro auto
nomo. I tempi si riducono di due anni a condizione di garantire la tracciabilità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a trenta euro,e comunicando, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. Con riguardo al limite per la tracciabilità, in seno al Forum nazionale per la fatturazione elettronica è emersa l’intenzione e la necessità di allineare la soglia a quella dei 2.999,99 euro già prevista a fini antiriciclaggio.
Esercitare l’opzione permette inoltre di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
Infine dovrebbe essere escluso, in attesa di indicazioni sul punto da parte dell’agenzia delle Entrate, l’obbligo di presentazione per tutto il 2017 dei modelli Intrastat acquisti di beni e servizi, ripristinato per tutti i contribuenti con il decreto Milleproroghe, il 244 del 2016. Per i contribuenti mensili, che esercitano l’opzione, resterà tuttavia dovuto l’invio del modello relativamente alla parte statistica.
L’ADEGUAMENTO L’obiettivo è digitalizzare il ciclo produttivo per assicurare efficienza e celerità negli scambi commerciali