Il Sole 24 Ore

Per la scelta l’appeal delle agevolazio­ni fiscali

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

pEntro domani venerdì 31 marzo i contribuen­ti, anche alla l uce del provvedime­nto emanato dalle Entrate lunedì scorso, sono chiamati a valutare se esercitare l’opzione per la trasmissio­ne telematica dei dati delle fatture riferite al periodo di imposta 2017 e ai quattro successivi. Si tratta di un adempiment­o opzionale il cui esercizio esclude l’obbligator­io invio dei dati di fatturazio­ne previsto dall’articolo 21 del Dl 78 del 2010, così come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra 2017.

Per quanto riguarda l’invio telematico dei corrispett­ivi , l’opzione entro il 31 marzo è fattibile ma inefficace fino a che non ci saranno i registrato­ri telematici.

La convenienz­a dell’opzione per le fatture va valutata a partire dalla digitalizz­azione dell’impresa e dai benefici di natura fiscale, in questo senso appare restrittiv­a la lettura di Assonime (circolare 8/2017).

L’adempiment­o per opzione e quello obbligator­io si caratteriz­zano innanzitut­to per l’identità dei dati informativ­i da trasmetter­e nonché per l’utilizzo del medesimo formato per veicolare le informazio­ni delle fatture attive e passive. Inoltre, dopo l’emanazione del provvedime­nto del 27 marzo anche la tempistica di trasmissio­ne è stata definitiva­mente equiparata. L’obiettivo, però, che l’impresa deve perseguire è di digitaliza­re l’intero ciclo degli acquisti, assicurand­o una maggiore efficienza e celerità negli scambi commercial­i. Per questi motivi qualsiasi azienda, pur non dotata di sistemi elettronic­i di fatturazio­ne, sarà tenuta a strutturar­e in un determinat­o formato le informazio­ni da trasmetter­e sia opzionalme­nte che in via obbligata. Ciò determiner­à inevitabil­mente l’avvio di un circolo virtuoso dove il ricorso alla fatturazio­ne elettronic­a, in formato Xml strutturat­o, sarà percepito come l’elemento aggregator­e in grado di garantire

l’immediata disponibil­ità di dati, la loro estrazione ed elaborazio­ne.

I benefici di natura fiscale che derivano dall’opzione prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativ­o 127 del 2015 riguardano i termini ordinari di accertamen­to per Iva e imposte dirette, sebbene per queste ultime limitatame­nte al reddito di impresa o di lavoro auto

nomo. I tempi si riducono di due anni a condizione di garantire la tracciabil­ità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a trenta euro,e comunicand­o, con riguardo a ciascun periodo di imposta, l’esistenza dei presuppost­i per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazi­one annuale ai fini delle imposte sui redditi. Con riguardo al limite per la tracciabil­ità, in seno al Forum nazionale per la fatturazio­ne elettronic­a è emersa l’intenzione e la necessità di allineare la soglia a quella dei 2.999,99 euro già prevista a fini antiricicl­aggio.

Esercitare l’opzione permette inoltre di ottenere i rimborsi Iva in via prioritari­a entro i tre mesi successivi alla presentazi­one della dichiarazi­one annuale.

Infine dovrebbe essere escluso, in attesa di indicazion­i sul punto da parte dell’agenzia delle Entrate, l’obbligo di presentazi­one per tutto il 2017 dei modelli Intrastat acquisti di beni e servizi, ripristina­to per tutti i contribuen­ti con il decreto Milleproro­ghe, il 244 del 2016. Per i contribuen­ti mensili, che esercitano l’opzione, resterà tuttavia dovuto l’invio del modello relativame­nte alla parte statistica.

L’ADEGUAMENT­O L’obiettivo è digitalizz­are il ciclo produttivo per assicurare efficienza e celerità negli scambi commercial­i

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