Conferimenti a rischio rettifica
La sentenza 6758/2017 attribuisce rilevanza agli effetti economici prodotti in presenza di più atti negoziali collegati La Cassazione continua a riqualificare come cessione diretta le operazioni di «share deal»
pSi consolida l’orientamento dei giudici di Cassazione che, ai fini dell’imposta di registro, riqualifica in cessione diretta di azienda i conferimenti di azienda seguiti dalla cessione della partecipazione nel soggetto conferitario (share deal). Ne deriva una situazione di estrema criticità e di forte incertezza del diritto, destinata a penalizzare queste operazioni senza ragione alcuna.
La sentenza
La sentenza 6758 del 15 marzo, sulla falsariga di altre recenti pronunce dei giudici di legittimità, afferma che l’articolo 20 del Tur non è norma antielusiva ma previsione dichiaratamente interpretativa che consente di riqualificare gli atti in ragione della loro «intrinseca natura». La norma si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all’eventuale intento abusivo delle parti.
Sin qui il ragionamento della Corte è condivisibile. Dopo l’introduzione dell’articolo 10 bis dello Statuto del contribuente è infatti immotivato continuare a sostenere la natura antielusiva dell’articolo 20 del Tur in quanto qualsiasi contestazione di tale natura deve essere assorbita dalla nuova disciplina antiabuso che, peraltro, reca precise procedure di garanzia sostanziali e procedimentali per il contribuente, pena l’invalidità degli atti adottati dall’agenzia delle Entrate in modo difforme.
Il passaggio chiave
Il passaggio chiave della sentenza - che dà luogo a forti criticità - è quello in cui si afferma che, in presenza di più atti negoziali collegati, gli effetti giuridici prodotti sono, in realtà, gli effetti economici dell’operazione complessiva. In tal modo la sentenza “risponde” alla obiezione da più parti avanzata secondo la quale la cessione di azienda e la cessione delle quote della conferitaria sono operazioni con effetti economici equivalenti ma con differenti effetti giuridici.
La Cassazione, al riguardo, afferma che in realtà «una dicotomia assoluta tra effetti giuridici ed effetti economici del negozio può giustificarsi soltanto nella prospettiva dell’atto isolato e della causa tipica. Quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può rilevare che la causa concreta dell’operazione complessiva».
L’orientamento
Nel tempo risulta quindi superato il filone giurisprudenziale che riqualifica le operazioni in esame basandosi su una supposta funzione antielusiva dell’articolo 20 Tur e si va invece affermando un diverso filone che si fonda sulla natura interpretativa della medesima previsione che, tuttavia, consentirebbe di interpretare gli atti sulla base degli effetti che essi realizzano. Dove gli effetti sarebbero quelli economici finali e non quelli meramente giuridici come invece l’articolo 20 dispone. Questo orientamento va rigettato in quanto l’articolo 20 Tur dovrebbe consentire agli uffici di disconoscere la forma giuridica dell’atto, laddove quest’ultima risponde a una errata o falsa qualificazione, ma non di “costruire” una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici.
Va, inoltre, evidenziato che laddove le affermazioni della sentenza n. 6758 fossero condivisibili, e non lo sono, allora ne dovrebbe anche derivare che la “riqualificazione” in cessione di azienda non può riguardare la mera cessione di partecipazione totalitaria; operazione anche questa oggetto di contestazione ai fini dell’imposta di registro e di alcune pronunce giurisprudenziali in senso sfavorevole al contribuente. In questo caso, infatti, non si è in presenza di atti plurimi e funzionalmente collegati.
Risulta a questo punto voce piuttosto isolata quella della sentenza 2054/2017 che aveva preso atto della circostanza che l’equivalenza economica tra l’atto posto in essere e quello di cui si invoca la più onerosa imposizione non ha nessun fondamento nel nostro ordinamento. Ma, se questo deve essere, si intervenga a modificare le norme e non si lasci una tale incertezza su un tema così rilevante.
LA QUESTIONE La disciplina dovrebbe consentire di disconoscere gli effetti giuridici dell’atto senza costruire fattispecie imponibili più onerose