Coassicurazione secondo regole Ue
pN uovo intervento della Cassazione sull’Iva relativa ai contratti di coassicurazione. Con questa modalità le compagnie assicuratici coprono rischi di ingente valore attraverso la loro ripartizione: ogni compagnia risponde per la rispettiva quota di copertura, mentre ad una sola di esse è conferito l’incarico (“delega”) di gestire il rapporto con il cliente. A fronte del rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dalle altre compagnie assicuratrici la delegataria riceve un compenso che, in sostanza, costituisce “ristorno” di una parte del premio che le deleganti richiedono ai propri clienti per sostenere le spese di gestione.
Ed è proprio su questi ristorni che l’Amministrazione pretende l’Iva, ritenendo che non si tratti propriamente di attività rientranti nelle “operazioni di assicurazione” esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 2) del Dpr 633/72 bensì di attività autonome rispetto al contratto principale.
La Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza 5885/17 (presidente Bielli, relatore Vella) depositata l’8 marzo 2017 è tornata sulla questione, dopo la pronuncia 22429/16, cassando con rinvio una decisione di secondo grado contraria all’esenzione Iva e formulando contestualmente al giudice del rinvio precisi vincoli ermeneutici a cui dovrà attenersi. Secondo la Corte, infatti, «ai fini dell’assoggettabilità delle operazioni di coassicurazione al regime di esenzione Iva, occorre verificare se la società coassicuratrice delegataria che gestisce la liquidazione dei sinistri sia anche parte del rapporto in essere con l’assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazioni contrattuali nei suoi confronti, sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione, che prevedono una gestione frazionata del rischio con altre compagnie assicura- trici, a tal fine non rilevando invece la regola sancita dall’articolo 1911 del Codice civile, che esclude la solidarietà delle obbligazioni assunte (sia pure in un unico contratto) dalle diverse imprese (co)assicuratrici».
Il giudice di merito, prosegue la Corte, pur avendo svolto ampie considerazioni teoriche, non ha effettuato alcuna concreta disamina sulle caratteristiche specifiche del rapporto contrattuale instaurato, in particolare per la clausola di delega, che «essendo parte integrante dei contratti di coassicurazione conclusi, era sottoscritta anche dall’assicurato a testimonianza dell’unitarietà del rapporto». Puntuale poi il richiamo alla giurisprudenza del-
PER LA CASSAZIONE Il regime di esenzione Iva per la compagnia delegataria è applicabile solo se la stessa è parte del rapporto con l’assicurato
la Corte di giustizia Ue, che imporrebbe al giudice del rinvio «una compiuta motivazione sui punti controversi, che tenga conto delle specifiche caratteristiche della fattispecie concreta oltre che dei criteri elaborati, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea».
L’esito del contenzioso ancora in essere in materia sarà dunque legato anche all’evoluzione della giurisprudenza Ue, che per rendere operativa l’esenzione Iva impone l’obbligo di verificare «che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio ed il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato» (causa c-8/01), escludendola invece (causa c-240/99) laddove, pur sussistendo la prestazione a favore dell’assicurazione, non si intrattiene alcun rapporto contrattuale con gli assicurati.