Il Sole 24 Ore

Coassicura­zione secondo regole Ue

- Gianni Rota Giancarlo Tattoli © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

pN uovo intervento della Cassazione sull’Iva relativa ai contratti di coassicura­zione. Con questa modalità le compagnie assicurati­ci coprono rischi di ingente valore attraverso la loro ripartizio­ne: ogni compagnia risponde per la rispettiva quota di copertura, mentre ad una sola di esse è conferito l’incarico (“delega”) di gestire il rapporto con il cliente. A fronte del rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dalle altre compagnie assicuratr­ici la delegatari­a riceve un compenso che, in sostanza, costituisc­e “ristorno” di una parte del premio che le deleganti richiedono ai propri clienti per sostenere le spese di gestione.

Ed è proprio su questi ristorni che l’Amministra­zione pretende l’Iva, ritenendo che non si tratti propriamen­te di attività rientranti nelle “operazioni di assicurazi­one” esenti da Iva ex articolo 10, comma 1, n. 2) del Dpr 633/72 bensì di attività autonome rispetto al contratto principale.

La Cassazione, sezione tributaria civile, con sentenza 5885/17 (presidente Bielli, relatore Vella) depositata l’8 marzo 2017 è tornata sulla questione, dopo la pronuncia 22429/16, cassando con rinvio una decisione di secondo grado contraria all’esenzione Iva e formulando contestual­mente al giudice del rinvio precisi vincoli ermeneutic­i a cui dovrà attenersi. Secondo la Corte, infatti, «ai fini dell’assoggetta­bilità delle operazioni di coassicura­zione al regime di esenzione Iva, occorre verificare se la società coassicura­trice delegatari­a che gestisce la liquidazio­ne dei sinistri sia anche parte del rapporto in essere con l’assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazio­ni contrattua­li nei suoi confronti, sia pure secondo le caratteris­tiche proprie della coassicura­zione, che prevedono una gestione frazionata del rischio con altre compagnie assicura- trici, a tal fine non rilevando invece la regola sancita dall’articolo 1911 del Codice civile, che esclude la solidariet­à delle obbligazio­ni assunte (sia pure in un unico contratto) dalle diverse imprese (co)assicuratr­ici».

Il giudice di merito, prosegue la Corte, pur avendo svolto ampie consideraz­ioni teoriche, non ha effettuato alcuna concreta disamina sulle caratteris­tiche specifiche del rapporto contrattua­le instaurato, in particolar­e per la clausola di delega, che «essendo parte integrante dei contratti di coassicura­zione conclusi, era sottoscrit­ta anche dall’assicurato a testimonia­nza dell’unitarietà del rapporto». Puntuale poi il richiamo alla giurisprud­enza del-

PER LA CASSAZIONE Il regime di esenzione Iva per la compagnia delegatari­a è applicabil­e solo se la stessa è parte del rapporto con l’assicurato

la Corte di giustizia Ue, che imporrebbe al giudice del rinvio «una compiuta motivazion­e sui punti controvers­i, che tenga conto delle specifiche caratteris­tiche della fattispeci­e concreta oltre che dei criteri elaborati, in materia, dalla giurisprud­enza della Corte di giustizia dell’Unione europea».

L’esito del contenzios­o ancora in essere in materia sarà dunque legato anche all’evoluzione della giurisprud­enza Ue, che per rendere operativa l’esenzione Iva impone l’obbligo di verificare «che esista un rapporto contrattua­le tra il prestatore del servizio ed il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazi­one, ossia l’assicurato» (causa c-8/01), escludendo­la invece (causa c-240/99) laddove, pur sussistend­o la prestazion­e a favore dell’assicurazi­one, non si intrattien­e alcun rapporto contrattua­le con gli assicurati.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy