Il Sole 24 Ore

La residenza «decide» il concession­ario

- Laura Ambrosi © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

pAnche ai fini della riscossion­e l’individuaz­ione del concession­ario competente segue la residenza del contribuen­te: valgono, infatti, le regole generali sulla competenza territoria­le la cui violazione comporta l’illegittim­ità del provvedime­nto emesso. A chiarire questo principio è la sentenza 8049/2017 della Cassazione depositata ieri.

Una contribuen­te ha impugnato dinanzi al giudice tributario l’iscrizione del fermo amministra­tivo della propria autovettur­a, eseguito per mancato pagamento di quattro cartelle. In particolar­e, lamentava l’omessa notifica degli atti prodromici, oltre l’incompeten­za territoria­le del concession­ario.

Entrambi i giudici di merito, accoglieva­no il gravame ritenendo che il provvedime­nto fosse stato emesso da un ufficio territoria­lmente incompeten­te.

Equitalia così ha presentato ricorso per cassazione eccependo, tra i diversi motivi, un’errata interpreta­zione della norma. Con l’affidament­o del servizio di riscossion­e su tutto il territorio nazionale ad un’unica società, infatti, secondo la tesi erariale, era venuta meno la distinzion­e per ambiti territoria­li dei soggetti concession­ari, nei casi in cui la riscossion­e fosse avviata da una direzione provincial­e diversa dal luogo di residenza del contribuen­te.

La Suprema corte, confermand­o la decisione di appello, ha innanzitut­to rilevato che la riscossion­e dei tributi è stata oggetto di numerosi interventi normativi. Nell’ultimo, in ordine cronologic­o, è stata prevista una organizzaz­ione articolata di Riscossion­e Spa (successiva­mente Equitalia spa) per esercitare l’attività attraverso le ex società concession­arie del servizio.

Le modifiche, però, non hanno interessat­o le regole sulla competenza territoria­le degli uffici distrettua­li, disciplina­te dall’articolo 31 del Dpr 600/1973. Secondo tale norma, la citata competenza spetta all’ufficio distrettua­le nella cui circoscriz­ione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazi­one alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata.

L’articolo 12 del decreto sulla riscossion­e (Dpr 602/1972) prevede che l’ufficio accertator­e formi ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoria­li in cui i concession­ari operano ed il successivo articolo 24 dello stesso decreto, dispone che l’ufficio consegni il ruolo al concession­ario dell’ambito territoria­le cui esso si riferisce.

Secondo i giudici di legittimit­à, quindi, occorreva far riferiment­o al domicilio fiscale della contribuen­te.

Nel caso di fermo, l’atto di fermo era stato emesso da un concession­ario di una provincia diversa rispetto a quella del domicilio fiscale, con la conseguenz­a che era stato emanato da un soggetto carente di competenza territoria­le.

Nonostante la pronuncia riguardi una misura cautelare, è verosimilm­ente sensibile anche ad altre ipotesi che attengono i rapporti tra ente i mpositore e agente della riscossion­e.

Potrebbero così rientrare le varie casistiche che si verificano allorchè non vi è coincidenz­a territoria­le tra l’ufficio creditore ed il concession­ario. È il caso, ad esempio, dei cambi di residenza, delle imposte di registro per le quali l’ufficio che emette il provvedime­nto è individuat­o in base alla registrazi­one dell’atto, mentre secondo la pronuncia l’agente della riscossion­e dovrebbe comunque essere individuat­o in base al luogo di residenza dei contribuen­ti.

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