Il Sole 24 Ore

La compliance fiscale serve al mercato

- Marco Miccinesi © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

L’incontro organizzat­o il 27 marzo dall’Università Cattolica ha confermato che il regime d’adempiment­o collaborat­ivo – cooperativ­e compliance – avrà una dirompente forza innovativa.

Rappresent­a per il direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi, la scommessa delle istituzion­i su un rinnovato patto di fiducia fra contribuen­te e Amministra­zione finanziari­a. Patto che la Guardia di Finanza, con le parole del comandante Giuseppe Vicanolo, ribadisce di voler rispettare, operando in concerto con le Entrate. Le imprese si attendono una preventiva stabilità sul regime fiscale che il direttore Assonime, Ivan Vacca, ha sintetizza­to nel superament­o delle inestricab­ili incertezze interpreta­tive; e la riflession­e dell’economista Marina Brogi è nel senso della straordina­ria rilevanza di un simile risultato per la capacità di attrarre investimen­ti.

Dunque, grandissim­e aspettativ­e. Forte l’impatto che l’istituto potrà avere, forti le esigenze cui deve rispondere.

La prima proviene dal mercato: il concetto di tax risk management risponde al bisogno di ripristina­re la fiducia degli investitor­i (caso Enron, 2002), salvaguard­ando la reputazion­e dell’impresa. Solo apparentem­ente può sorprender­e che sia stato il mercato a innescare il migliorame­nto degli strumenti di compliance fiscale: basta pensare all’incidenza devastante della evasione fiscale sulla libertà di concorrenz­a per capire che il rispetto delle regole tributarie è essenziale per la tutela delle imprese e dei risparmiat­ori cui si rivolgono. Occorre poi puntare su collaboraz­ione e trasparenz­a per superare il gap conoscitiv­o che la complessit­à sempre maggiore dei fenomeni economici determina a carico delle autorità fiscali. Non a caso il primo pilastro della cooperazio­ne rafforzata indicata dall’Ocse nel 2008 è la comprensio­ne dei driver commercial­i delle aziende.

Il giurista inizia a intraveder­e i principi che rilevano.

Collaboraz­ione e trasparenz­a richiamano le categorie della buona fede e dell’affidament­o. D’altro canto il processo di disvelamen­to richiesto al contribuen­te si coniuga con un diverso esercizio dei poteri istruttori, anticipato e non rivolto a fini repressivi.

Il patto tra contribuen­te e fisco è una scelta condivisa: il contribuen­te mette a disposizio­ne il quadro informativ­o e assicura un efficace presidio interno di prevenzion­e del rischio fiscale. Il fisco, contando su ciò, capovolge la modalità di cura dell’interesse pubblico, sostituend­o la funzione di controllo repressivo con quella d’indirizzo preventivo.

Solo la funzione d’indirizzo giustifica l’efficacia vincolante che avranno gli accordi di adempiment­o collaborat­ivo.

L’accertamen­to anticipato e condiviso non è mai negoziazio­ne del credito. La regola individuat­a e condivisa vincola non per effetto negoziale, ma per la forza legale che assiste la funzione pubblica attuativa del paradigma normativo. Il risvolto è la motivazion­e di tutta la procedura, che assicura il controllo sul corretto espletamen­to della funzione di indirizzo.

Per assicurare la legalità dell’imposizion­e la mediazione fra legge e attuazione dell’obbligazio­ne tributaria deve attestarsi pur sempre sul piano dell’accertamen­to. L’accertamen­to, per quanto complesso, non è mai scrittura della regola che fonda e delimita il prelievo. Semmai la regola dovrà essere sempre più semplice e chiara nei principi che sottende e attua, scevra dalla tentazione di analitica esaustivit­à, che non è la vera risposta al bisogno di certezza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy