Il Sole 24 Ore

L’accordo modifica la solidariet­à

L’articolo 8 della legge 148/2011 può fornire una soluzione all’abrogazion­e della norma a tutela del committent­e Con le organizzaz­ioni sindacali possibile reintrodur­re l’escussione preventiva

- Giampiero Falasca

pL e norme sulla responsabi­lità solidale negli appalti, appena abrogate dal decreto legge 25/2017, potrebbero rinascere per via contrattua­le, mediante la sottoscriz­ione di un accordo aziendale “di prossimità”, in base all’articolo 8 della legge 148/2011.

In tema di appalti, il Dl 25 ha abrogato la norma che sanciva il diritto del committent­e a invocare il cosiddetto beneficio della preventiva escussione a fronte del fatto che committent­e e appaltator­e hanno una responsabi­lità solidale verso i lavoratori e gli enti previdenzi­ali, per tutti i crediti da lavoro nati in relazione all’esecuzione dell’appalto.

Il beneficio della preventiva escussione fu i ntrodotto nel 2012 per assicurare un’applicazio­ne corretta di questo principio, in modo da garantire che fosse chiamato a rispondere dei debiti solo chi li aveva generati (l’appaltator­e) e, solo in caso di esito negativo dell’azione verso tale soggetto, fosse consentito agire verso il committent­e.

Un’altra norma finalizzat­a a garantire un’applicazio­ne corretta del regime di responsabi­lità solidale era quella che consentiva agli accordi collettivi di modificare tale regime.

Il Dl 25/2017 ha cancellato tali disposizio­ni, facendo quindi scomparire sia il beneficio della preventiva escussione, sia la facoltà per gli accordi collettivi di regolare diversamen­te la questione.

Tuttavia questa abrogazion­e non chiude definitiva­mente la vicenda, in quanto il legislator­e non ha abrogato l’articolo 8 della legge 148/2011. Tale norma ha riconosciu­to agli accordi di secondo livello il potere di deroga- re alle norme di legge e di contratto collettivo, qualora le intese siano stipulate su alcune tematiche, tra cui il regime della solidariet­à negli appalti, e perseguano specifiche finalità.

La deroga alla legge si può concretizz­are in tutte le forme individuat­e dalle parti stipulanti, che dovranno rispettare - come limiti inderogabi­li - solo i principi costituzio­nali e quelli derivanti dall’ordinament­o comunitari­o. Con l’accordo di prossimità si potrebbe, quindi, reintrodur­re la preventiva escussione, così come si potrebbero limitare i casi e le modalità di applicazio­ne della responsabi­lità solidale.

Questa facoltà non sarebbe, tuttavia, illimitata: il potere di deroga che la legge riconosce agli accordi di prossimità, infatti, è subordinat­o al perseguime­nto, da parte di tali intese, di specifiche finalità.

Gli accordi devono, in particolar­e, essere finalizzat­i alla maggiore occupazion­e, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irrego-

IN SINTESI La finalità è garantire occupazion­e e competitiv­ità. Le parti che stipulano il nuovo patto devono essere rappresent­ative

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