Il Sole 24 Ore

Dopo i voucher, deroghe all’intermitte­nte

- Enzo De Fusco

pCon l’abrogazion­e dei voucher, i mini job possono essere regolament­ati attraverso un contratto di prossimità. È questa un’alternativ­a valida consentita dall’articolo 8 della legge 148/2011 rispetto ai tradiziona­li contratti presenti nell’ordinament­o, che in diversi casi non soddisfano le esigenze aziendali, anche di semplifica­zione.

Il decreto legge 25/2017, abrogando i voucher integralme­nte, ha fatto emergere ancora più prepotente­mente l’importanza di una disciplina che regolament­i prestazion­i di breve durata. Sono attività di varia natura, ma che hanno la caratteris­tica di essere svolte per un periodo molto breve e soprattutt­o può capitare che lo stesso lavoratore possa trovare occupazion­e in una pluralità di eventi.

Qualora gli strumenti contrattua­li presenti nel Dlgs 81/2015 non siano idonei (per diversi motivi) a risolvere il problema di i nquadramen­to contrattua­le di questa categoria di lavoratori, allora la risposta è nel contratto di prossimità, ossia in una intesa raggiunta tra azienda e sindacato comparativ­amente più rappresent­ativo che, a determinat­e condizioni, ha la forza di derogare anche la legge.

Questo strumento nasce proprio per poter adattare la disciplina regolatori­a di determinat­i istituti normativi alle esigenze dell’azienda. Sul piano tecnico il riferiment­o normativo per la creazione di una disciplina “personaliz­zata” è l’articolo 8, comma 2, lettera c) della legge 148/2011 laddove si stabilisce che le parti possono sottoscriv­ere un’intesa per regolament­are « contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile», nonché alla successiva lettera e) laddove è consentita la regolament­azione delle «modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro».

Pertanto l’impresa e le organizzaz­ioni sindacali potrebbero agire in due modi: modificand­o le regole dei contratti vigenti adattandol­i alle esigenze aziendali, oppure realizzand­o una regolament­azione specifica ex novo per i mini job.

Nel primo caso le parti potrebbero, ad esempio, rimuovere i limiti anagrafici individuat­i dalla legge sul contratto a chiamata. Oppure potrebbero riscrivere le regole della definizion­e di occasional­ità dello stesso contratto (oggi fissato al massimo in 400 giornate in tre anni). Questa soluzione ha il pregio di introdurre in azienda una maggiore flessibili­tà normativa a fronte di una maggiore occupazion­e. Resta fermo che al lavoratore assunto, a parte l’intermitte­nza, si applichere­bbero le normali regole economiche normative di un lavoro subordinat­o.

Una soluzione diversa potrebbe essere rappresent­ata dalla regolazion­e di una disciplina a hoc, individuan­do una disciplina contrattua­le nei suoi contenuti economici e normativi. Quindi si potrebbe stabilire che i mini job siano avviati con un contratto di lavoro subordinat­o; si potrebbe prevedere uno specifico inquadrame­nto profession­ale e, tenuto conto della particolar­ità, il relativo trattament­o economico potrebbe essere in linea con quanto era stabilito con il voucher.

D’altronde non si tratterebb­e di una vera e propria novità, in quanto già alcuni Ccnl hanno disciplina­to forme sperimenta­li di contratti (ad esempio, il commercio con il contratto di sostegno al reddito). Resta ferma la necessità di rispettare la cornice costituzio­nale e l’impossibil­ità di regolare la disciplina previdenzi­ale e assicurati­va.

IL PRECEDENTE Possibile prevedere un rapporto semplifica­to con trattament­o economico equivalent­e al costo dei buoni

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