Il Sole 24 Ore

Doppia imposizion­e per i frontalier­i lontani dal confine

Oltre 20 chilometr i

- Marco Strafile

pL ’agenzia delle Entrate, con la risoluzion­e 38/E del 28 marzo 2017, ha chiarito il regime fiscale applicabil­e ai frontalier­i che lavorano in Svizzera. In particolar­e, la disciplina di riferiment­o si rinviene nell’accordo del 3 ottobre 1974 siglato tra il nostro Stato e quello elvetico, relativo all’imposizion­e dei lavoratori frontalier­i e alla compensazi­one finanziari­a a favore dei Comuni italiani di confine.

L’articolo 1 dell’accordo prevede che, nei confronti dei frontalier­i, la tassazione del reddito di lavoro dipendente avvenga in via esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta.

Ma è sulla nozione di lavoratori frontalier­i che l’amministra­zione finanziari­a concentra l’attenzione, chiarendo, attraverso una ricostruzi­one sistematic­a della normativa, che rientrano in tale categoria quei «lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente», chiarendo ulteriorme­nte come ai fini di tale qualificaz­ione non sia richiesta anche la specifica condizione consistent­e nello svolgiment­o dell’attività in un Cantone “frontista” rispetto al Comune in cui risiede il lavoratore.

Una precisazio­ne necessaria a fronte dell’assenza di una definizion­e normativa di frontalier­o rilevata dallo stesso legislator­e che, attraverso un ordine del giorno approvato dal Senato (in sede di conversion­e in legge del Dl 193/2016), ha impegnato il governo a fornire una definizion­e di lavoratore frontalier­o svizzero in ragione di quanto previsto dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che periodicam­ente individua i «criteri di ripartizio­ne e utilizzazi­one delle compensa- zioni finanziari­e operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine».

Dal chiariment­o discende, pertanto, che nei confronti dei frontalier­i che risiedono in un Comune che disti oltre 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, invece dell’articolo 1, troveranno applicazio­ne le norme dell’articolo 15 della convenzion­e contro le doppie imposizion­i in vigore tra l’Italia e la Svizzera del 9 marzo 1976 (ratificata con la legge 943/1978).

Tali disposizio­ni prevedono che l’Italia, quale Stato di residenza del lavoratore, eserciti la potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, quindi, l’Agenzia ricorda come nei

IL BONUS Ai lavoratori viene riconosciu­ta una franchigia di 7.500 euro sui redditi e un credito di imposta per quanto pagato all’estero

confronti di tali frontalier­i si applichi lo specifico regime previsto dall’articolo 1, comma 175 della legge 147/2013 (così come modificato dall’articolo 1, comma 690 della legge 190/2014), che riconosce una franchigia di 7.500 euro in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.

In tale situazione, nei casi di doppia imposizion­e, ai contribuen­ti potrà essere riconosciu­to il credito per le imposte pagate all’estero secondo l’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo «il credito sarà riconosciu­to riducendo l’imposta estera in misura corrispond­ente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessiv­o».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy