Doppia imposizione per i frontalieri lontani dal confine
Oltre 20 chilometr i
pL ’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 38/E del 28 marzo 2017, ha chiarito il regime fiscale applicabile ai frontalieri che lavorano in Svizzera. In particolare, la disciplina di riferimento si rinviene nell’accordo del 3 ottobre 1974 siglato tra il nostro Stato e quello elvetico, relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.
L’articolo 1 dell’accordo prevede che, nei confronti dei frontalieri, la tassazione del reddito di lavoro dipendente avvenga in via esclusiva nello Stato in cui l’attività è svolta.
Ma è sulla nozione di lavoratori frontalieri che l’amministrazione finanziaria concentra l’attenzione, chiarendo, attraverso una ricostruzione sistematica della normativa, che rientrano in tale categoria quei «lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente», chiarendo ulteriormente come ai fini di tale qualificazione non sia richiesta anche la specifica condizione consistente nello svolgimento dell’attività in un Cantone “frontista” rispetto al Comune in cui risiede il lavoratore.
Una precisazione necessaria a fronte dell’assenza di una definizione normativa di frontaliero rilevata dallo stesso legislatore che, attraverso un ordine del giorno approvato dal Senato (in sede di conversione in legge del Dl 193/2016), ha impegnato il governo a fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero in ragione di quanto previsto dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che periodicamente individua i «criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensa- zioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine».
Dal chiarimento discende, pertanto, che nei confronti dei frontalieri che risiedono in un Comune che disti oltre 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, invece dell’articolo 1, troveranno applicazione le norme dell’articolo 15 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera del 9 marzo 1976 (ratificata con la legge 943/1978).
Tali disposizioni prevedono che l’Italia, quale Stato di residenza del lavoratore, eserciti la potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, quindi, l’Agenzia ricorda come nei
IL BONUS Ai lavoratori viene riconosciuta una franchigia di 7.500 euro sui redditi e un credito di imposta per quanto pagato all’estero
confronti di tali frontalieri si applichi lo specifico regime previsto dall’articolo 1, comma 175 della legge 147/2013 (così come modificato dall’articolo 1, comma 690 della legge 190/2014), che riconosce una franchigia di 7.500 euro in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
In tale situazione, nei casi di doppia imposizione, ai contribuenti potrà essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero secondo l’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo «il credito sarà riconosciuto riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo».