Il Sole 24 Ore

Snack nelle scuole, affidament­i a rotazione

Niente gara per chi ha vinto in precedenza

- Guglielmo Saporito

pS cuole e uffici pubblici, ospedali e caserme sono in agitazione: i distributo­ri automatici di bevande e snack scelti con gara, sono soggetti al principio di “rotazione”, senza quindi garanzia di continuità.

Lo precisa il Tar Toscana con la sentenza 23 marzo 2017 n. 454 relativa a un convitto universita­rio che aveva aggiudicat­o con gara la concession­e triennale per la fornitura di bevande calde e fredde e snack. Un’impresa del settore aveva impugnato l’esito della gara, dopo essersi collocata al secondo posto. Per scavalcare la prima classifica­ta è stato invocato il principio di rotazione, che obbliga a invitare più concorrent­i, variandoli continuati­vamente.

Alcuni Tar (Milano, sentenza 2015/2015) hanno sostenuto che il principio di rotazione impedisca la partecipaz­ione a gare successive di abbia già ottenuto precedenti affidament­i; altri giudici (Tar Palermo 1916/2016) hanno letto in modo più blando il rischio di consolidam­ento in capo a precedenti gestori, ampliando la partecipaz­ione anche ad altri concorrent­i già invitati in precedenza alla gara. La norma applicabil­e è l’articolo 36 del dlgs 50/2016, nella quale il principio di rotazione è visto come espression­e dell’esigenza di apertura al mercato, a volte limitando, a volte consentend­o, sulla base del principio di parità di trattament­o, la partecipaz­ione del gestore uscente. L’importante, secondo il Tar Toscana, è limitare il consolidar­si di rapporti esclusivi con alcune imprese, con la conseguenz­a che l’invito all’affidatari­o uscente è possibile ma ha carattere eccezional­e e deve essere adeguatame­nte motivato, ad esempio con riferiment­o al numero ridotto di operatori presenti sul mercato.

Questo orientamen­to è stato anche condiviso dall’autorità anticorruz­ione Anac nella delibera 26 ottobre 2016 n. 1097: applicando­lo al caso del convitto fiorentino, il Tar ha disposto l’annullamen­to della gara in quanto è accertata la presenza sul mercato di un ampio numero di operatori e la Pa non ha motivato in alcun modo l’avvenuta ammissione alla procedura del precedente gestore. Su questi presuppost­i, la gara è quindi stata annullata con rinnovazio­ne della procedura di selezione e l’impresa ricorrente, classifica­ta secondo posto, non ha potuto quindi fruire dello scorri- mento della graduatori­a. Il fatto che alla gara abbia partecipat­o un’impresa che non vi avrebbe potuto partecipar­e ha generato un vizio che contamina l’intera correttezz­a della procedura.

Il principio di rotazione nell’affidament­o di lavori, servizi e forniture è in corso di modifica con le imminenti innovazion­i al Codice degli appalti: saranno introdotte nell’articolo 36 del Dlgs 50/2016 due novità: per affidament­i dei lavori da 40.000 a 150.000 euro, potevano consultars­i almeno cinque operatori che passeranno a 10; per servizi e forniture, per contratti inferiori alle soglie dell’articolo 35 del decreto legislativ­o 50 / 2016 gli operatori da consultare restano cinque, sempre nel rispetto del criterio di rotazione.

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