Il Sole 24 Ore

Nelle compravend­ite chi trattiene la caparra non commette reato

Niente appropriaz­ione indebita

- Edoardo Valentino

pIl venditore che trattiene indebitame­nte la caparra non commette appropriaz­ione indebita ma solo un illecito civile. Con la sentenza numero 15815 del 29 marzo 2017, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione sottolinea così un importante principio.

La vicenda prende le mosse da quando un promissari­o venditore di un immobile, a parte, che aveva ricevuto una somma a titolo di acconto sul maggiore prezzo dovuto in un contratto preliminar­e, decide di non restituire la somma quando le trattative non vanno a buon fine. Questo venditore viene processato in primo grado e assolto per il reato di appropriaz­ione indebita. Dopo un passaggio in appello la Corte di cassazione, al termine del giudizio, conferma l’assoluzion­e dell’indagato.

La Cassazione ricorda che l’articolo 646 del Codice penale prevede e punisce il reato di appropriaz­ione indebita e afferma al primo comma che «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito (...)». Elemento distintivo della fattispeci­e è quindi l’appropriaz­ione della cosa altrui e il rifiuto della restituzio­ne al legittimo proprietar­io.

Nel caso in questione, tuttavia, la cessione del denaro a titolo di caparra comporta che detto bene, essendo infungibil­e, a seguito della dazione diviene immediatam­ente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.

In caso di cessione di denaro, quindi, secondo la Corte «il principio è che può essere ritenuto responsabi­le di appropriaz­ione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazio­ne diversa e incompatib­ile con quella dovuta».

Nel caso in questione, però, afferma la Cassazione, la mancata restituzio­ne della caparra non configura il reato di cui all’articolo 646 del Codice penale, dato che manca il fondamenta­le presuppost­o dell’appropriaz­ione della cosa altrui .

Sebbene, quindi, colui che ha

IL PRINCIPIO Per la Cassazione il comportame­nto del promissari­o venditore ha rilevanza di natura civilistic­a

percepito la caparra debba poi restituirl­a in caso di inadempime­nto del contratto preliminar­e, tale comportame­nto ha rilevanza puramente civilistic­a, ma non comporta la consumazio­ne del reato di appropriaz­ione indebita dato che il versamento della caparra non ha alcun impiego vincolato.

La Cassazione, quindi, rigetta il ricorso affermando che «non integra il delitto di appropriaz­ione indebita, ma un mero inadempime­nto di natura civilistic­a la condotta del promittent­e venditore che, a seguito della risoluzion­e del contratto, non restituisc­a al promissari­o acquirente l’acconto sul bene promesso in vendita».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy