Nelle compravendite chi trattiene la caparra non commette reato
Niente appropriazione indebita
pIl venditore che trattiene indebitamente la caparra non commette appropriazione indebita ma solo un illecito civile. Con la sentenza numero 15815 del 29 marzo 2017, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione sottolinea così un importante principio.
La vicenda prende le mosse da quando un promissario venditore di un immobile, a parte, che aveva ricevuto una somma a titolo di acconto sul maggiore prezzo dovuto in un contratto preliminare, decide di non restituire la somma quando le trattative non vanno a buon fine. Questo venditore viene processato in primo grado e assolto per il reato di appropriazione indebita. Dopo un passaggio in appello la Corte di cassazione, al termine del giudizio, conferma l’assoluzione dell’indagato.
La Cassazione ricorda che l’articolo 646 del Codice penale prevede e punisce il reato di appropriazione indebita e afferma al primo comma che «chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito (...)». Elemento distintivo della fattispecie è quindi l’appropriazione della cosa altrui e il rifiuto della restituzione al legittimo proprietario.
Nel caso in questione, tuttavia, la cessione del denaro a titolo di caparra comporta che detto bene, essendo infungibile, a seguito della dazione diviene immediatamente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.
In caso di cessione di denaro, quindi, secondo la Corte «il principio è che può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta».
Nel caso in questione, però, afferma la Cassazione, la mancata restituzione della caparra non configura il reato di cui all’articolo 646 del Codice penale, dato che manca il fondamentale presupposto dell’appropriazione della cosa altrui .
Sebbene, quindi, colui che ha
IL PRINCIPIO Per la Cassazione il comportamento del promissario venditore ha rilevanza di natura civilistica
percepito la caparra debba poi restituirla in caso di inadempimento del contratto preliminare, tale comportamento ha rilevanza puramente civilistica, ma non comporta la consumazione del reato di appropriazione indebita dato che il versamento della caparra non ha alcun impiego vincolato.
La Cassazione, quindi, rigetta il ricorso affermando che «non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul bene promesso in vendita».