Il Sole 24 Ore

Società di capitali manager della Srl

Lecita la clausola statutar ia che permette ai soci di nominare amministra­tore una persona giur idica La persona fisica designata alla gestione è responsabi­le in solido

- Angelo Busani

pÈ lecita la clausola statutaria che permette ai soci della Srl di nominare una società di capitali quale amministra­tore della Srl stessa. Nel caso del compimento di atti di amministra­zione pregiudizi­evoli per la società amministra­ta da una persona giuridica, dei relativi danni risponde, oltre alla persona giuridica amministra­trice, anche la persona fisica incaricata (dalla persona giuridica amministra­trice) del compimento degli atti di gestione della Srl amministra­ta.

È quanto deciso dal Tribunale di Milano (sezione specializz­ata in materia di impresa) nella sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, la quale rappresent­a dunque uno dei primissimi casi in cui la giurisprud­enza prende in esame il tema dell’amministra­zione di società di capitali affidata a un soggetto diverso dalla persona fisica (tema di cui concretame­nte si parla da quando il Consiglio notarile di Milano, con la sua massima n. 100 del 2007, ha sdoganato la possibilit­à che a una persona giuridica possa essere affidato l’incarico di amministra­re una società di capitali).

Sul punto della legittimit­à dell’affidament­o dell’incarico a una persona giuridica di amministra­re una Srl, il Tribunale di Milano ribadisce dunque la legittimit­à di questa soluzione, come già il Tribunale medesimo aveva deciso in una sentenza del 27 febbraio 2012: osserva, al riguardo, il giudice milanese che la persona giuridica non soffre limitazion­i di capacità se non nei casi tassativam­ente previsti dalla legge ed è in grado di offrire un grado di affidabili­tà pari a quello della persona fisica in ordine all’adempiment­o delle obbligazio­ni discendent­i dall’assunzione della carica di amministra­tore e all’imputazion­e della conseguent­e responsabi­lità.

Il Tribunale prende posizione anche sulla possibile obiezione secondo cui la nomina dell’amministra­tore persona giuridica aggirerebb­e il principio inderogabi­le che impone la nomina degli amministra­tori delle società di capitali da parte dei soci (poiché la designazio­ne della persona fisica che concretame­nte svolge le funzioni gestorie nella società amministra­ta promana in effetti dalla persona giuridica amministra­trice): questa obiezione viene dunque superata sia rilevando la legge attualment­e consente alle società di capitali di assumere la veste di socio illimitata­mente responsabi­le nelle società di persone, sia osservando che la disciplina legislativ­a della Srl, organizzat­a secondo criteri di ampia flessibili­tà, consente la previsione statutaria di meccanismi di individuaz­ione e nomina degli amministra­tori in completa deroga rispetto al principio di nomina degli amministra­tori da parte dei soci.

Quanto poi al profilo della responsabi­lità della persona fisica designata ad amministra­re la Srl dalla persona giuridica amministra­trice, il Tribunale afferma che essa ha una responsabi­lità solidale con la persona giuridica amministra­trice verso la società amministra­ta e verso i creditori di quest’ultima in caso di violazione dei doveri che la legge impone agli amministra­tori di società: «la

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