Il Sole 24 Ore

Il guard-rail a norma non salva il gestore dalla responsabi­lità

Autostrade

- Antonino Porracciol­o

pLa conformità delle strade alle norme in vigore all’epoca della loro costruzion­e non basta a escludere la responsabi­lità dell’ente gestore se ci sono pericoli per l’utente. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Palermo (giudice Paolo Criscuoli) del 15 novembre 2016.

I fatti risalgono al 2011, quando l’attrice, mentre percorreva un’autostrada, sterzava a sinistra per evitare un cane, urtando i blocchi “new jersey” esistenti in un varco dello spartitraf­fico; il mezzo invadeva quindi la carreggiat­a destinata al senso di marcia in direzione opposta ed entrava in collisione con un’altra auto. Dopo l’impatto, la conducente veniva sbalzata fuori dal mezzo. Contestand­o all’Anas la violazione degli articoli 2043 e 2051 del Codice civile, la donna ha chiesto la condanna della stessa azienda a risarcirle il danno che le era derivato dall’incidente. Secondo l’attrice, infatti, l’Anas avrebbe dovuto garantire la presenza di reti idonee a impedire agli animali di accedere in autostrada.

Dal canto suo, la convenuta ha dedotto che quel tratto era recintato e aveva tutti i dispositiv­i di chiusura dei varchi. Inoltre, i “new jersey” non avrebbero potuto arrestare la corsa dell’autovettur­a condotta dall’attrice, giacché gli stessi, pur essendo pieni di materiale, avevano solo la funzione di dissuadere possibili manovre di cambio di marcia e non anche di contenere i mezzi.

Nell’accogliere la domanda, il Tribunale afferma, innanzitut­to, che l’Anas non era responsabi­le della presenza del cane. Infatti, dall’istruttori­a era emerso che «il tratto di autostrada era regolarmen­te munito di recinzione e che il sinistro si (era) verificato nei pressi di uno svincolo autostrada­le». Inoltre, l’animale «era stato notato camminare poco dopo lo svincolo, sul margine destro, seguendo il senso di marcia», sicché è verosimile che l’accesso fosse avvenuto «dalla rampa dello svincolo».

Resta, quindi, da valutare se l’invasione dell’opposta carreggiat­a fosse stata dovuta alle condizioni dell’autostrada. Sul punto, il Tribunale osserva che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che il varco nello spartitraf­fico e i relativi dispositiv­i di chiusura rispettava­no la normativa in vigore all’epoca di realizzazi­one dell’opera. Si deve allora accertare se l’Anas poteva comunque garantire una maggior sicurezza della strada «alla luce delle norme e dei criteri di costruzion­e sopravvenu­ti». Infatti - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 15302/2013 della Cassazione -, «la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi e alla tecnica costruttiv­a non vale a escludere ogni re-

IL PRINCIPIO Se c’è pericolo per gli utenti non è sufficient­e la conformità della barriera alle norme vigenti all’epoca dell’installazi­one

sponsabili­tà del proprietar­io o dell’ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l’opera presenti insidie o pericoli per l’utilizzato­re».

Nel caso in esame, il sinistro si era verificato per la conformazi­one dell’autostrada e per la condizione di pericolo dovuta al varco tra le due carreggiat­e; una «condizione che il custode ben poteva rimuovere applicando il miglior standard di efficienza», cioè «barriere stradali in acciaio rimovibili» con funzioni tanto «dissuasive quanto di ritenuta di veicoli in caso di sinistro».

D’altra parte, la donna, se avesse indossato la cintura di sicurezza, «del tutto verosimilm­ente» non sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Così il Tribunale, ritenuto pari al 30% il concorso di colpa dell’attrice, ha condannato l’Anas al risarcimen­to del danno, liquidato in 102mila euro.

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