Il guard-rail a norma non salva il gestore dalla responsabilità
Autostrade
pLa conformità delle strade alle norme in vigore all’epoca della loro costruzione non basta a escludere la responsabilità dell’ente gestore se ci sono pericoli per l’utente. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Palermo (giudice Paolo Criscuoli) del 15 novembre 2016.
I fatti risalgono al 2011, quando l’attrice, mentre percorreva un’autostrada, sterzava a sinistra per evitare un cane, urtando i blocchi “new jersey” esistenti in un varco dello spartitraffico; il mezzo invadeva quindi la carreggiata destinata al senso di marcia in direzione opposta ed entrava in collisione con un’altra auto. Dopo l’impatto, la conducente veniva sbalzata fuori dal mezzo. Contestando all’Anas la violazione degli articoli 2043 e 2051 del Codice civile, la donna ha chiesto la condanna della stessa azienda a risarcirle il danno che le era derivato dall’incidente. Secondo l’attrice, infatti, l’Anas avrebbe dovuto garantire la presenza di reti idonee a impedire agli animali di accedere in autostrada.
Dal canto suo, la convenuta ha dedotto che quel tratto era recintato e aveva tutti i dispositivi di chiusura dei varchi. Inoltre, i “new jersey” non avrebbero potuto arrestare la corsa dell’autovettura condotta dall’attrice, giacché gli stessi, pur essendo pieni di materiale, avevano solo la funzione di dissuadere possibili manovre di cambio di marcia e non anche di contenere i mezzi.
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale afferma, innanzitutto, che l’Anas non era responsabile della presenza del cane. Infatti, dall’istruttoria era emerso che «il tratto di autostrada era regolarmente munito di recinzione e che il sinistro si (era) verificato nei pressi di uno svincolo autostradale». Inoltre, l’animale «era stato notato camminare poco dopo lo svincolo, sul margine destro, seguendo il senso di marcia», sicché è verosimile che l’accesso fosse avvenuto «dalla rampa dello svincolo».
Resta, quindi, da valutare se l’invasione dell’opposta carreggiata fosse stata dovuta alle condizioni dell’autostrada. Sul punto, il Tribunale osserva che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che il varco nello spartitraffico e i relativi dispositivi di chiusura rispettavano la normativa in vigore all’epoca di realizzazione dell’opera. Si deve allora accertare se l’Anas poteva comunque garantire una maggior sicurezza della strada «alla luce delle norme e dei criteri di costruzione sopravvenuti». Infatti - prosegue il Tribunale, citando la sentenza 15302/2013 della Cassazione -, «la conformità delle strade o delle autostrade alle leggi e alla tecnica costruttiva non vale a escludere ogni re-
IL PRINCIPIO Se c’è pericolo per gli utenti non è sufficiente la conformità della barriera alle norme vigenti all’epoca dell’installazione
sponsabilità del proprietario o dell’ente gestore qualora, nonostante una tale conformità, l’opera presenti insidie o pericoli per l’utilizzatore».
Nel caso in esame, il sinistro si era verificato per la conformazione dell’autostrada e per la condizione di pericolo dovuta al varco tra le due carreggiate; una «condizione che il custode ben poteva rimuovere applicando il miglior standard di efficienza», cioè «barriere stradali in acciaio rimovibili» con funzioni tanto «dissuasive quanto di ritenuta di veicoli in caso di sinistro».
D’altra parte, la donna, se avesse indossato la cintura di sicurezza, «del tutto verosimilmente» non sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo.
Così il Tribunale, ritenuto pari al 30% il concorso di colpa dell’attrice, ha condannato l’Anas al risarcimento del danno, liquidato in 102mila euro.