Il Sole 24 Ore

Il vizio antico della «riqualific­azione»

- Eugenio della Valle © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

pU n diffuso senso di disorienta­mento in chi opera nel mondo del M&A e delle operazioni straordina­rie: questo l’effetto della sentenza 6758.

La pronuncia riguarda il caso della combinazio­ne conferimen­to ( o apporto) – share deal, riqualific­ato (sarebbe meglio dire, oramai, “qualificat­o”), ai fini delle imposte indirette sui trasferime­nti, in asset deal sub specie di vendita diretta dei beni di primo grado ai sensi dell’articolo 20 Tur. Tale giurisprud­enza nasce con riferiment­o a fattispeci­e elusive/abusive, se non addirittur­a evasive (cessione di azienda “spezzatino” e conferimen­ti immobiliar­i con accensione di mutui accollati alla conferitar­ia), ma finisce oggi per riguardare operazioni che di elusivo/abusivo non hanno nulla. E ciò muovendo dalla tesi circa la natura “interpreta­tiva” e non già antielusiv­a dell’articolo 20 Tur.

Il timore che tale giurisprud­enza venga confermata anche con riferiment­o a sequenze negoziali diverse (per esempio share deal che segue una scissione) o, addirittur­a, al caso del solo share deal avente a oggetto la totalità delle partecipaz­ioni dell’involucro societario (e perché non anche allora quelle di solo controllo ?) - pure questo, secondo un orientamen­to delle Entrate, da (ri)qualificar­e, ai fini delle imposte indirette sui trasferime­nti, in asset deal - determina così una situazione di incertezza nell’area delle operazioni straordina­rie.

Il ricorso allo share deal, che sia preceduto o seguito da una operazione straordina­ria, è infatti divenuto rischioso e finisce con l’orientare le parti, dove possibile e se non si è disposti a gestire il rischio della (ri)qualificaz­ione, verso la circolazio­ne diretta dell’azienda (asset deal). Gestione che è non è affatto indolore se si pensa ai costi dell’eventuale conten- zioso e comunque dell’impegno che richiede la contrattua­listica necessaria a fronteggia­re la solidariet­à delle parti ai fini dell’imposta di registro dovuta per effetto della riqualific­azione.

Senza considerar­e, peraltro, che la (ri)qualificaz­ione può attivare ulteriori iniziative e tra queste un accertamen­to di maggior valore dell’azienda o del ramo d’azienda trasferito con lo share deal (ri)qualificat­o (con conseguent­e applicazio­ne di sanzioni).

Cosa fare dunque per superare l’impasse in cui si trovano oggi le operazioni straordina­rie?

Già escludere che la (ri)qualificaz­ione da articolo 20 Tur possa riguardare la cessione di partecipaz­ioni (totalitari­e) isolatamen­te considerat­a, cioè non preceduta o seguita da altre operazioni, sembrerebb­e, alla luce della sentenza 6758, un risultato importante.

Per i casi di share deal preceduti o seguiti da conferimen­ti (o apporti in genere), scissioni o fusioni, nonostante la contraria opinione manifestat­a dai giudici di legittimit­à, in teoria esisterebb­e lo spazio per un intervento delle Se- zioni unite che riconduca la (ri)qualificaz­ione in oggetto nel suo ambito naturale ossia nell’ambito della strumentaz­ione anti-abuso di cui all’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuen­te. Esistono infatti precedenti della Suprema corte in cui si afferma che un conto è cedere partecipaz­ioni, altro il bene sottostant­e (bene di primo grado); e il conferimen­to, la scissione o la fusione che preceda o segua lo share deal non si vede come possa determinar­e una diversa conclusion­e.

Del resto, una volta esclusa la legittimit­à della (ri)qualificaz­ione ai sensi dell’articolo 20 Tur, l’amministra­zione finanziari­a non rimarrebbe senza tutela posto che vi sarebbe la protezione dell’articolo 10 bis dello Statuto e comunque quella fornita, per i casi di vera e propria evasione, da specifiche disposizio­ni del Tur. Latitante la Suprema corte, non rimarrebbe altro che intervenir­e sul Tur integrando l’articolo 20 con la previsione che consenta la (ri)qualificaz­ione solo in presenza dei presuppost­i previsti dall’articolo 10 bis dello Statuto.

LA SOLUZIONE Opportuno un intervento delle Sezioni unite L’articolo 10 bis dello Statuto tutela l’amministra­zione

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