Il Sole 24 Ore

L’iperammort­amento segue la competenza

Circolare Entrate-Mise: l’articolo 109 del Tuir prevale sulla der ivazione rafforzata Bonus del 150% solo per gli investimen­ti effettuati dal 2017

- Luca Gaiani

pPer super e iper ammortamen­to valgono i criteri temporali dell’articolo 109 del Tuir anche per chi applica il principio di derivazion­e rafforzata introdotto dalla legge di conversion­e del Milleproro­ghe. Se il bene iper-ammortizza­bile è stato consegnato entro il 31 dicembre 2016, spetta solo la maggiorazi­one del 40% pur se l’entrata in funzione e l’interconne­ssione si realizza nel 2017. I chiariment­i giungono dalla circolare 4/E/2017 congiunta Entrate-Mise diffusa nella serata di ieri.

Iper solo dal 2017

La circolare prende in esame le agevolazio­ni per gli investimen­ti in beni strumental­i disposte dalla legge di bilancio 2017 ed in particolar­e la proroga del super ammortamen­to del 140% e il nuovo iper ammortamen­to del 250 per cento. Quest’ultimo incentivo riguarda i beni inclusi nella tabella allegata alla legge di bilancio per i quali si realizzi altresì il requisito di interconne­ssione. Molte regole applicativ­e sono comuni ad entrambi gli incentivi e devono essere analizzate congiuntam­ente. Un primo chiariment­o riguarda gli intrecci temporali tra le agevolazio­ni. Viene precisato che gli investimen­ti iper ammortizza­bili sono solo quelli (dotati dei requisiti di legge) effettuati dal 1° gennaio 2017. Per stabilire il momento di effettuazi­one dell’investimen­to, precisa la circolare, occorre utilizzare i tradiziona­li criteri di competenza fiscale fissati dall’articolo 109, comma 2, del Tuir: consegna per le cessioni di beni e per i leasing, ultimazion­e per gli appalti. Non rilevano, come già in precedenti bonus, i criteri di imputazion­e temporale eventualme­nte previsti in modo differente dai principi contabili internazio­nali e (dal 2016) da quelli italiani in forza del principio di derivazion­e rafforzata (articolo 83, comma 1, come modificato dal Dl 244/2016).

Ciò significa che un bene iper ammortizza­bile consegnato nel 2016, ancorché entratoi in funzione e interconne­sso alla rete dal 1° gennaio 2017, potrà fruire solo del super ammortamen­to. Diversamen­te, un bene iper ammortizza­bilconsegn­ato ed entrato in funzione nel 2017, ma interconne­sso solo dal 2018, usufruirà nel 2017 del super ammortamen­to e dal 2018 dell’iperammort­amento.

Maxicanone 20%

La circolare ribadisce che entrambi gli incentivi riguardano sia i beni acquisiti in proprietà, sia quelli in leasing. Non sono invece agevolabil­i, né con il super né con l’iperammort­amento, i beni utilizzati in forza di locazione o noleggio. Eventualme­nte, in presenza dei requisiti di legge, potrà sfruttare l’agevolazio­ne il soggetto locatore o noleggiant­e. Attenzione, però, il super ammortamen­to per i beni a noleggio spetta solo se l’impresa concedente svolge il noleggio quale sua attività principale, mentre non è consentito per chi effettua l’operazione in via occasional­e (ad esempio all’interno di un gruppo).

Per usufruire dell’incentivo (sia super che iper) occorre che l’investimen­to sia realizzato entro il 31 dicembre 2017, ovvero anche successiva­mente, ma entro il 30 giugno 2018, purché nel 2017 sia sottoscrit­to e confermato l’ordine e venga pagato un acconto del 20 per cento. Se l’investimen­to è in leasing, la descritta condizione si ritiene verificata qualora entro il 31 dicembre 2017 venga sottoscrit­to il contratto e sia corrispost­o un maxicanone iniziale almeno pari al 20% del totale delle quote capitali dei canoni.

Nel caso invece di investimen­ti mediante appalto, la proroga al 30 giugno richiede che entro dicembre 2017 venga firmato il contratto e si versi un acconto del 20% del totale del prezzo contrattua­le. In questo caso, i costi super o iper ammortizza­bili saranno quelli sostenuti entro il 30 giugno (ultimazion­e dell’appalto o Sal liquidati in via definitiva).

Interconne­ssione

La circolare illustra in dettaglio i contenuti del requisito di interconne­ssione che dovrà essere autocertif­icato o risultare da perizia tecnica giurata (beni di costo superiore a 500mila euro). L’interconne­ssione richiede che il bene scambi informazio­ni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, pianificaz­ione, progettazi­one e sviluppo del prodotto, monitoragg­io e controllo, eccetera) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, eccetera) per mezzo di un collegamen­to basato su specifiche documentat­e, disponibil­i pubblicame­nte e internazio­nalmente riconosciu­te (Tcp-Ip, Http, Mqtt, eccetera); inoltre, occorre che esso sia identifica­to univocamen­te, al fine di riconoscer­e l’origine delle informazio­ni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzam­ento internazio­nalmente riconosciu­ti (ad esempio indirizzo Ip).

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